Voli cancellati e in ritardo: la Corte di Giustizia UE si pronuncia di nuovo a tutela dei consumatori (sentenza 12 marzo 2020 – causa c-832/18)

Nell’ambito di una controversia che riguardava una compagnia aerea finlandese la Corte di Giustizia ha nuovamente emesso una sentenza in favore dei consumatori, frutto di un rinvio pregiudiziale della Corte interna sulla corretta interpretazione del Regolamento 261/2004 in materia di indennizzi per ritardi e cancellazione dei voli.

In relazione all’art.7  del Regolamento 261/2004 la Corte ha valutato che il rimborso si possibile anche nel caso si tratti di un volo alternativo offerto dalla stessa compagnia aerea per ovviare alla cancellazione di un altro volo. Nel caso di specie i passeggeri avevano già diritto ad un rimborso di 600 euro per la cancellazione del volo originario e avevano fatto richiesta di un ulteriore risarcimento perché il volo sostitutivo era effettivamente partito con 3 ore di ritardo rispetto all’orario comunicato, la compagnia aerea però aveva negato il secondo risarcimento. La Corte europea ha invece precisato che il risarcimento spetta non solo nei casi in cui il passeggero abbia una regolare prenotazione sul volto in ritardo, ma anche nelle ipotesi in cui sia stato trasferito dal proprio volo indipendentemente dalla motivazione del trasferimento.

Peraltro, la Compagnia invocava nel caso del ritardo del secondo volo la circostanza eccezionale prevista dall’art.5 par. 3 del Regolamento 261/2004 che esime il vettore aereo dal pagamento della compensazione pecuniaria nelle ipotesi in cui ritardo o cancellazione siano dovuti ad una circostanza eccezionale, che nel caso di specie sarebbe stata la presenza di un guasto tecnico. Ma secondo il giudice europeo il mero guasto tecnico non può essere inquadrato come circostanza eccezionale, quando è connesso alla manutenzione del veicolo e più in generale con il termine  per “circostanze eccezionali” si intendo ipotesi non comprese nella normale attività e non direttamente controllabili dal vettore.

Pertanto, la Corte ha sancito quanto segue:

“ 1) Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza aipasseggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e segnatamente il suo articolo 7, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero aereo, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.

2) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, con riferimento al guasto di un pezzo cosiddetto «on condition», vale a dire un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché il vettore aereo tiene sempre un pezzo di ricambio a magazzino, tranne nell’ipotesi – che deve essere verificata dal giudice del rinvio – in cui un simile guasto costituisca un evento che, per la sua natura o per la sua origine, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge all’effettivo controllo di quest’ultimo, avuto riguardo tuttavia al fatto che, nei limiti in cui tale guasto sia – in linea di principio – intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio, esso non deve essere considerato un evento di questo tipo.”

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