Con decreto dello scorso 28/03/2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. GU Serie Generale n. 82 del 28-03-2020, ha precisato i requisiti per l’accesso alla sospensione dei pagamenti relativi al mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.
BENEFICIARI
Oltre alle già previste condizioni, fra le quali la perdita del lavoro negli ultimi tre anni, la morte di uno dei cointestatari del mutuo e la situazione di non autosufficienza grave, sono state disciplinare ulteriori fattispecie conseguenti allo stato di emergenza Covid-19.
Lavoratori dipendenti con sospensione dall’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro.
In questi casi il lavoratore deve dimostrare:
1) di aver patito la sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
2) la riduzione dell’orario di lavoro sia per un periodo di almeno 30 giorni lavorativo consecutivi, e coincidente con una riduzione del 20% dell’orario complessivo.
In questi casi, la sospensione delle rate del mutuo potrà essere:
1) per un massimo di 6 mesi se lo stato di sospensione ha una durata compresa fra 30 gg. e 150 gg. lavorativi consecutivi;
2) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo perdura fra i 151 ed i 302 giorni lavorativi consecutivi;
3) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione hanno una durata complessiva superiore ai 303 giorni lavorativi complessivi.
Fatto salvo il periodo massimo di 18 mesi, la sospensione puo’ essere rinnovata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
L’istante deve allegare al modulo di accesso al Fondo debitamente compilato:
1) copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, 2) oppure la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito,
3) oppure la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilita’ del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
Liberi professionisti e lavoratori autonomi
Tutti coloro che, svolgendo un’attività autonoma o libero professionale, abbiamo patito in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per effetto di un provvedimento adottato dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza Covid, una riduzione del proprio fatturato medio giornaliero, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio relativo al trimestre ottobre-dicembre 2019, possono presentare la domanda di accesso al beneficio entro il 17/12/2020.
La domanda deve essere debitamente compilata e prevede l’autocertificazione del ricorrere delle condizioni che precedono.
Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attivita’ e’ ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
MODALITA’ DI ACCESSO
La domanda deve essere presentata alla Banca concessionaria del mutuo corredata della documentazione richiesta che, verificata la regolarità dell’istanza, provvederà direttamente alla sospensione delle rate per il periodo previsto.
Per l’accesso al Fondo non e’ richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), gia’ prevista dall’art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010.
Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalita’ di ricezione delle istanze, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 6 del DM n. 132/2010.
Coloro che hanno già beneficiato della sospensione del mutuo possono comunque accedere al Fondo purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi.