Con la Legge n. 197/2022 (cd. Legge Bilancio 2023) è stata nuovamente riproposta, seppur con qualche interessante novità, la disciplina prevista per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Si tratta, in buona sostanza, della “tregua fiscale”, che introduce la “rottamazione delle cartelle esattoriali”, ossia dei debiti gravanti sui contribuenti e che hanno assunto la forma della cartella nel corso del periodo suindicato.
Occorre, inoltre, ricordare che a questa misura si aggiunge anche quella che stabilisce la cancellazione d’ufficio delle cartelle esattoriali che, nel periodo dal 2010 al 31 dicembre 2015, siano state affidate all’Agente di riscossione, ma in questo caso, e se si tratta di debiti verso le amministrazioni locali, è lasciata alla discrezionalità dei comuni e degli altri enti territoriali la decisione se aderire o meno all’iniziativa, con comunicazione della relativa delibera che andrà inoltrata all’Agenzia di riscossione entro il 31/01/2023.
Nel caso, invece, della rottamazione il contribuente può richiedere usufruire di alcuni sconti sull’ammontare dei debiti contratti e di modalità differite di pagamento.
Nello specifico, sarà possibile ottenere il beneficio di poter pagare unicamente la somma richiesta a titolo di debito erariale, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Con questa modalità agevolata, il contribuente potrà quindi accedere al versamento degli importi dovuti soltanto a titolo di capitale, con l’aggiunta delle spese maturate per le procedure esecutive eventualmente attivate dall’Agente di riscossione per il recupero coattivo delle somme.
La domanda deve essere presentata in forma telematica all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2023, con le modalità che verranno illustrate con le circolari di prossima emanazione. Nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, con termine massimo al 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate Riscossione darà riscontro al contribuente dell’esito dell’istanza presentata.
Le possibilità di riscontro potranno essere:
Si potrà procedere al pagamento in un’unica soluzione oppure, previa presentazione di apposita richiesta contenuta nella domanda inviata, anche a rate fino ad un massimo di 18 e con l’applicazione di un tasso di interesse del 2%, facendo riferimento alle seguenti modalità temporali:
Per procedere al pagamento degli importi previsti per la definizione agevolata delle cartelle potranno utilizzarsi i seguenti canali:
È previsto un termine di tolleranza di 5 giorni dalla scadenza della rata per procedere al pagamento.
Oltre questa scadenza, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento anche di una sola rata, si decade dalla definizione agevolata e le rate pagate costituiscono un acconto sugli importi dovuti. Le procedure esecutive già attivate dall’Agente di riscossione, ed eventualmente ancora pendenti, si dovranno considerare estinte già con il versamento della prima rata delle somme dovute.
Per ogni dubbio o domanda in merito, rivolgiti agli esperti avvocati di Consulcesi & Partners.