Numerose sono le segnalazioni che, provenienti da più parti, denunciano l’improprio utilizzo da parte delle aziende sanitarie dell’istituto della pronta disponibilità ben oltre i limiti appositamente previsti dalla contrattazione collettiva.
Per quanto concerne il personale di comparto, viene in rilievo la normativa prevista all’art. 28 del CCNL 2016-2018, secondo cui il servizio di pronta disponibilità, caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite dal regolamento aziendale e dai piani di emergenza, viene svolto soltanto dai dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.
Questo servizio è poi limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, dovendosi sempre garantire il diritto del lavoratore al riposo settimanale.
Per quanto concerne il limite, si legge espressamente che “di norma” non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
Sostanzialmente analoga la disposizione prevista per la dirigenza medica che, all’art. 27 del corrispondente CCNL 2016-2018, stabilisce che, in considerazione del piano annuale adottato dall’azienda sanitaria, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa (salve alcune eccezioni appositamente previste) – in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
Anche in questo caso, questo servizio deve essere limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, mantenendo ferma la garanzia del riposo settimanale.
Per quanto concerne il limite si prevede, pure in questo caso, che “di norma” non debba superare i dieci turni di pronta disponibilità per ciascun dirigente medico assegnato.
Come è facile rilevare, il punto in contesa riguarda l’interpretazione che vuole darsi alla previsione sul numero dei turni di pronta disponibilità e, ancor più specificatamente, se quanto previsto in entrambe le richiamate disposizioni contrattuali abbia valore meramente indicativo, e quindi agevolmente superabile senza particolari effetti, ovvero perentorio con conseguente invalicabilità da parte dell’amministrazione pubblica, tenuta per ciò solo al rigoroso rispetto.
Non a caso la norma utilizza il termine “di regola”, tenendo implicitamente conto di possibili eccezioni legate ad eventi quali ferie, malattie, congedi che possono rendere difficile il rispetto del limite indicato.
Purtroppo, le note carenze delle dotazioni organiche, conseguenti anche ai provvedimenti adottati negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, hanno fatto sì che l’eccezione sia diventata regola, con la conseguenza che il numero dei turni di pronta disponibilità attribuiti ai singoli dirigenti supera di gran lunga quelli indicati dalla normativa pattizia.
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A fronte di un orientamento giurisprudenziale finora poco incline a riconoscere, in modo quasi automatico, il diritto al risarcimento del danno per il solo sforamento del limite di turni di pronta disponibilità, occorre dire che, di recente, si sta affacciando un altro indirizzo che, più aderente alla realtà attuale, individua possibili spazi per una concreta tutela del lavoratore a cui venisse richiesta una disponibilità maggiore rispetto ai turni previsti dalla contrattazione collettiva.
Con la sentenza n. 691/20, il Tribunale di Siracusa ha infatti riconosciuto l’inadempimento contrattuale di un’azienda sanitaria, con conseguente diritto del dipendente al ristoro del danno patito, fondando tale favorevole apprezzamento sul fatto, in questo caso dirimente, che era stato registrato il costante, ordinario e reiterato sforamento del limite previsto dalla legge e cioè un’eccezionale adibizione del ricorrente a turni di reperibilità ben oltre il limite contrattuale.
Ciò fa intendere che non è sufficiente il singolo e occasionale sforamento dei turni di pronta reperibilità, ma sarà necessario, al fine dell’ottenimento del risarcimento del danno, che la chiamata ad un numero eccessivo di turni di pronta disponibilità sia frutto di un costante e abituale ricorso della struttura a tale strumento, che pertanto perde ogni connotato di eccezionalità divenendo così prassi per la gestione dell’ordinario.
L’azione risarcitoria H2
A fronte di ciò, l’eventuale azione potrebbe quindi legittimamente proporsi, dal momento che appare ragionevole ritenere che la deroga al limite previsto dalla norma sia correlata a ragioni eccezionali, ossia per particolari e momentanee esigenze organizzative e/o d’urgenza, non potendosi certo consentire una reiterata violazione che renderebbe, per ciò solo, inutile (e, quindi, giuridicamente insignificante) la previsione di un tetto massimo dei turni di pronta disponibilità.
Pertanto, il superamento del limite previsto per i turni di pronta disponibilità, senza che ricorrano particolari e sporadiche esigenze a supporto dell’eccezionale richiesta, corrisponde alla violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede posti a carico dell’azienda sanitaria, dando così legittimo sfogo al risarcimento del danno patito dal dipendente.
In questi termini, sarà quindi possibile proporre, previa contestazione dell’abuso perpetrato, la domanda giudiziale per sentire affermare il diritto del sanitario a non dover sottostare ad un piano di turni di pronta disponibilità con un numero superiore a quanto contrattualmente pattuito, con conseguente richiesta risarcitoria per ogni turno prestato in eccedenza.