È un grande classico, passeggiare per le vie della città e non accorgersi del marciapiede sconnesso o del manto stradale dissestato. Un po’ di fretta, un po’ di pioggia, i tacchi o lo jogging mattutino, una semplice disattenzione e il danno è fatto: una caduta nel tombino comunale ci rovinerà quella giornata e, molto probabilmente, tante altre.
Come rimediare allora? Chiedendo il risarcimento danni!
Il Comune, come ogni Pubblica Amministrazione, ha la responsabilità del danno cagionato a persone per la mancanza o cattiva manutenzione, salvo che provi che il fatto sia avvenuto per caso fortuito. La responsabilità viene indicata come “oggettiva” e sancita ai sensi dell’art. 2051 c.c. che stabilisce l’obbligo per la P.A. di risarcire il pedone danneggiato.
Non importa se la P.A. ne fosse a conoscenza o meno, ciò che conta è che quel tombino sconnesso, quella buca, quel dissesto del manto stradale, quella mattonellina del marciapiede fuori posto ha causato il sinistro.
Per il solo fatto che l’evento dannoso si sia realizzato, in assenza di dolo o colpa nel difetto di manutenzione e solo per la mancanza di essa, il Comune sarà responsabile oggettivamente e tenuto al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato che non dovrà dimostrare nulla. Al contrario, se il Comune ritiene che si sia trattato di caso fortuito, sarà proprio questo ente a doverlo dimostrare.
Tra le ipotesi di caso fortuito (da dimostrare), possono rientrare: condizioni metereologiche che rendono impraticabile il manto stradale; cedimento del terreno a causa di una frana; terremoti, inondazioni e simili. In tutti i casi, l’incombenza di dimostrarlo sarà in capo alla P.A. chiamata al risarcimento danni.
Esistono diverse ipotesi che possono condurre al risarcimento danni, che – premettiamo – non è sempre automatico, ma si può ottenere se il danno è stato cagionato per:
Il risarcimento danni è un diritto ascrivibile al danneggiato e regolato dal codice civile che, come abbiamo appena osservato, ne ha la piena responsabilità oggettiva. Un ristoro per il danno subito, però, non è una cosa che si ottiene in maniera automatica. Ci sono, infatti, delle informazioni da tenere bene a mente e delle azioni che vanno fatte nell’immediatezza del verificarsi del sinistro.
Il diritto al risarcimento danni è imprescindibile dal verificarsi di alcune situazioni:
Nell’ipotesi avanzata, dunque, la caduta nel tombino sconnesso deve poter essere dimostrata e il danno deve essere effettivo e causato dalla scorrettezza del Comune nella mancata manutenzione.
Prima di ogni cosa, nonostante il dolore e l’angoscia per essersi trovati vittima di un evento non voluto, si deve trovare la forza e l’intenzione di rimanere lucidi. In questo modo, sarà possibile analizzare la situazione e raccogliere le prove per poter ottenere il risarcimento danni.
Tre semplici azioni potrebbero rivelarsi essenziali, quali:
In caso di danni fisici, è sempre consigliabile chiamare i soccorsi.
Non è necessario intentare subito un contenzioso, ma si può mirare alla risoluzione bonaria della questione. Attraverso una richiesta per iscritto, tramite p.e.c. o raccomandata a.r. si può inviare richiesta per una somma a titolo risarcitorio.
La lettera di risarcimento danni deve essere scritta in maniera più chiara e precisa possibile e deve contenere la narrazione del fatto storico con l’indicazione di giorno, ora e luogo del sinistro; l’indicazione della causa del sinistro (presenza di una buca, manto stradale dissestato, tombino troppo sporgente, mattonella del marciapiede fuori posto, il dislivello dell’asfalto o qualsiasi altra causa); il nesso di causalità ovvero i motivo per cui si è verificata la caduta che è stata determinata da un fattore legato alla tenuta della strada e non ad altre situazioni. Alla lettera va allegata l’indicazione delle prove del fatto e del danno fisico patito e della sua entità, quindi il verbale della polizia municipale chiamata ad intervenire nell’immediatezza del fatto, le fotografie che dimostrino lo stato del luogo al momento della caduta.
Si può, inoltre, indicare, all’interno della lettera anche gli eventuali testimoni che, avendo assistito all’accaduto, possono raccontarlo nei minimi dettagli. In tal caso, l’indicazione dei testimoni dovrà contenere anche le loro generalità e un loro documento di riconoscimento. A queste prove è sempre bene aggiungere tutta l’ulteriore documentazione di cui il danneggiato può disporre (il certificato del pronto soccorso o un certificato medico, uniti alla perizia di un medico legale di fiducia che stabilisca il danno e l’eventuale grado di invalidità riportato – Inoltre, si devono conservare gli scontrini e le fatture delle medicine e delle terapie necessarie a curare il danno patito).
La richiesta deve essere presentata entro 5 anni dal giorno in cui il fatto è avvenuto.
Se il Comune non risponde alla lettera di diffida, il danneggiato si potrà rivolgere ad un avvocato affinché questi notifichi l’atto di citazione al Comune ed inizi quindi una vera e propria causa davanti al giudice di pace o al Tribunale, in base all’entità della somma richiesta a titolo di risarcimento danni. Tutte le spese sono inizialmente a carico del danneggiato. Soltanto quando verrà dimostrata la responsabilità del Comune, le stesse saranno risarcite dall’Amministrazione.
Secondo la giurisprudenza di tendenza, basata in particolare sulle ultime pronunce dal 2019 in poi, la domanda di risarcimento del danno subito dal pedone in conseguenza di una caduta determinata da un dissesto presente sul marciapiede, sul rilievo della configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all’ente proprietario della rete viaria, non può trovare accoglimento ove non risulti dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e l’evento lesivo occorso all’utente. Questi, in particolare, è tenuto a provare la oggettiva pericolosità della strada teatro del sinistro, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Dunque, occhio a come avviene il sinistro e a cosa si fa successivamente. Il consiglio è quello di rimanere lucidi e, in caso, munirsi di un avvocato specializzato