Riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione (n.18943 del 5 luglio 2021) ha recentemente trattato la questione sempre attuale del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, con conseguente domanda di liquidazione delle previste differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie non godute e del TFR nel rispetto delle previsioni normative e degli accordi collettivi applicabili.

Lavoro autonomo, subordinato e le nuove categorie

Occorre innanzitutto sottolineare che la Suprema Corte, in relazione alla annosa questione relativa alla distinzione fra lavoro autonomo e subordinato ha manifestato condivisibili perplessità rispetto alla tenuta delle connotazioni originariamente previste laddove l’attualità propone forme sempre più articolate, nelle quali gli elementi tipici dell’una o dell’altra forma si insinuano realizzando fattispecie ibride e difficilmente qualificabili.

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che individua nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, la Corte ha individuato nell’accertamento concreto delle singole modalità di svolgimento della prestazione il momento preminente dell’apprezzamento giudiziale, a prescindere dal nomen iuris dato della parti al contratto sottoscritto.

Rilevanza del concreto svolgimento dell’attività

In caso di contrasto fra il dato formale del contratto e quello emergente dal concreto svolgimento dello stesso, sarà quindi quest’ultimo ad assumere rilievo preminente, anche in ragione del fatto che il lavoratore, generalmente in una posizione deteriore rispetto al datore, potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa pur di mantenere il posto di lavoro.

Gli indici rivelatori del vincolo della subordinazione, il cui onere probatorio ricade direttamente sul lavoratore che intenda reclamarlo, sono rappresentati  – afferma la Corte condividendo il suo precedente orientamento – dalla “retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l’orario fisso e continuativo; la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico ed organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l’inserimento nell’organizzazione aziendale”.

 

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