Per anzianità di servizio si intende il calcolo relativo a tutti i periodi di lavoro prestati ed è comprensiva sia del periodo di ruolo prestato, sia di eventuali altri periodi computati, riscattati e ricongiunti, nonché di altri periodi valutabili d’ufficio come ad esempio il servizio militare.
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore entra a far parte dell’azienda o dell’ente pubblico per cui lavorerà con le mansioni affidategli. Sia che il lavoratore sottoscriva un contratto a tempo determinato sia che lo sottoscriva a contratto indeterminato, la maturazione dell’anzianità è legata all’assunzione del lavoratore, in ottemperanza al principio di non discriminazione contenuto nell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Questi principi certi sono, però, venuti a mancare nel caso dei Ricercatori precari, in particolare con una pronuncia del Tribunale di Bologna sezione lavoro del 27 maggio 2021, in totale controtendenza con l’orientamento maggioritario.
In particolare, il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di una ricercatrice per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel corso dello svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato e ha conseguentemente negato il diritto alla ricostruzione della carriera. Il Giudicante, nella sua pronuncia, ha evidenziato che l’attività professionale del Ricercatore assunto a tempo indeterminato è di più ampia estensione rispetto a quella svolta dal Ricercatore che presta la propria attività lavorativa in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Ad avvalorare questa tesi, il fatto che egli è deputato a svolgere le attività riferite ad uno specifico progetto di ricerca (art. 23 del D.P.R. 171/1991). Quindi le predette attività costituiscono oggetto di rendicontazione e vengono finanziate dal Progetto stesso.
Il Giudice, tenuto conto della peculiarità della contrattazione collettiva di riferimento e discostandosi dalle decisioni assunte con riferimento all’anzianità di servizio del personale della scuola assoggettato ad altra contrattazione, ha escluso che nella specie sussista una violazione della normativa comunitaria (clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70) e, quindi, del principio di non discriminazione posto a tutela dei lavoratori a termine in presenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differente tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato, individuando quale ragione oggettiva la differenza tra la prestazione costituente oggetto del contratto a tempo determinato, limitata al Progetto di ricerca, e quella richiesta ai Ricercatori a tempo indeterminato.
La valorizzazione del servizio prestato dai Ricercatori prima dell’assunzione a tempo indeterminato senza una valutazione in concreto delle attività rischia di sminuire il ruolo dei Ricercatori a tempo determinato circoscrivendolo ad attività progettuali contrattualmente predeterminate. Inoltre, il provvedimento annotato offre uno spunto di riflessione circa il riconoscimento delle differenze retributive dovute per il corretto inserimento nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità maturata dal Ricercatore.
Nella fattispecie concreta, la domanda è stata rigettata non essendo stata ravvisata un’identità di mansioni e attività tra il Ricercatore a tempo determinato ed il Ricercatore a tempo indeterminato.
È importante ricordare che la progressione stipendiale dei Ricercatori degli enti di ricerca, così come quella dei Tecnologi, è legata non solo all’anzianità di servizio, ma anche ad una valutazione sull’attività svolta dal Ricercatore, il cui risultato è propedeutico all’acquisizione del passaggio di fascia stipendiale.
Ciò non toglie, però, che ancora una volta nel nostro Paese i Ricercatori vengono bistrattati da ingiusti e incompleti ragionamenti che non prendono in considerazione il fatto che la categoria meriterebbe attenzione e una postilla di “discriminazione positiva” proprio in virtù del fatto che il lavoro del Ricercatore dovrebbe avere una riserva speciale per la peculiarità delle mansioni svolte e dei fini ad esse demandate.
In tal caso, al lavoratore non sono riconosciuti gli scatti di anzianità e si verifica una difformità rispetto a quanto previsto dal nostro ordinamento e più volte ribadito dall’orientamento maggioritario. È per questo che, di caso in caso, si dovrà valutare una tutela su misura tramite Studio Legale specializzato in diritto del lavoro.
È qui che il team legal Consulcesi & Partners è pronto a supportare e agire per il riconoscimento del diritto ad un esatto calcolo dell’anzianità di servizio, dopo un’attenta analisi degli elementi riguardanti ciascun lavoratore che decide di affidarsi alla tutela Consulcesi.