Rette RSA Alzheimer: l’emendamento contestato dalle associazioni dei malati. Cosa dice la legge  e come tutelarsi

Immaginate una famiglia, già segnata da anni di lotta di un proprio caro contro l’Alzheimer, costretta a scoprire che il costo della retta per il ricovero in RSA possa raddoppiare. È proprio questo il rischio concreto dell’emendamento n. 13.0.400, approvato in Senato e già sotto il fuoco incrociato delle associazioni di riferimento dei malati.

L’emendamento in questione – presentato al Ddl 1241 “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria” – porta la firma della senatrice Maria Cristina Cantù della Lega, è stato già approvato in Senato.  L’iter prevede però ancora un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati nelle prossime settimane.

Cosa cambia con l’emendamento

L’emendamento n. 13.0.400 introduce una distinzione tra prestazioni sanitarie e socio-assistenziali. Questo significa che:

  • Il 70% delle spese per cure mediche (es. terapie farmacologiche, monitoraggio clinico) rimane coperto dal Fondo Sanitario Nazionale.
  • Il 30% delle spese per attività di supporto quotidiano (es. assistenza igienica, gestione del comportamento) ricadrà sulle famiglie.

Le associazioni denunciano che questa separazione è artificiale e non tiene conto della natura complessa della malattia di Alzheimer, che richiede un’assistenza integrata.

Le associazioni denunciano: un attacco ai diritti

AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) evidenzia che l’emendamento ignora le sentenze della Cassazione, che riconoscono l’indivisibilità tra sanitario e socio-assistenziale per l’Alzheimer. Patrizia Spadin, presidente di AIMA, sottolinea: “Non possiamo dimenticare che l’Alzheimer evolve nel corso degli anni, presentando bisogni sanitari elevati. La soluzione non è tagliare i fondi, ma creare strutture adeguate, come gli ospedali di comunità.

Confad (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità) denuncia l’anticostituzionalità della norma, che violerebbe il principio della presa in carico globale della persona, sancito dall’articolo 32 della Costituzione: “L’emendamento tenta di aggirare la giurisprudenza che ha stabilito la gratuità delle rette per i malati di Alzheimer.”

Uneba (Associazione Enti Non Profit) batte sull’incertezza normativa: le sentenze hanno sancito la gratuità delle rette per i malati di Alzheimer, ma non è definito chi debba pagare le RSA. “Chiediamo una norma chiara che eviti contenziosi e garantisca la sostenibilità delle strutture”. Lo dichiara Franco Massi, presidente di Uneba.

Con una retta media di 3.000€/mese, il 30% (900€) diventa un ostacolo insormontabile per molte famiglie “È come chiedere a chi ha già dato tutto di pagare un secondo affitto”, denuncia Federazione Alzheimer.

Un paradosso per il sistema sanitario

Ridurre la copertura potrebbe avere effetti opposti a quelli sperati:

  • Ricoveri ospedalieri prolungati: i pazienti potrebbero rimanere in ospedale più a lungo per evitare il costo aggiuntivo.
  • Aumento delle complicanze: senza supporto adeguato, crescono il rischio di cadute, infezioni e altri problemi sanitari, con costi più elevati nel lungo periodo.

La sentenza di Grosseto: un precedente importante

Intanto nei giorni scorsi (il 25 marzo), il Tribunale di Grosseto ha condannato la Società della Salute a pagare 100.000€ per il ricovero di una paziente con schizofrenia e comorbilità, stabilendo che:

“Gli oneri per le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria sono a totale carico del SSN.”

Se questa regola vale per altre patologie neuropsichiatriche, perché non dovrebbe applicarsi all’Alzheimer?

Cosa succede adesso con l’emendamento per le rette Rsa

L’emendamento deve ancora passare alla Camera. Le associazioni sono pronte a mobilitarsi, mentre alcune forze politiche promettono battaglia per modificarlo. La senatrice Camusso (PD-IDP) ha criticato il comma 2 dell’emendamento, che potrebbe favorire le RSA a scapito delle famiglie. Il senatore Magni (Misto-AVS) ha sottolineato che distinguere tra sanitario e socio-assistenziale è di difficile attuazione.

Come tutelarsi

Anche secondo il pool di avvocati di Consulcesi & Partners l’emendamento ha forti lacune dal punto di vista giuridico ed anche la pronuncia del Tribunale di Grosseto insieme alle più recenti sentenze, confermano l’orientamento dei tribunali di tutelare i diritti dei malati. L’invito alle associazioni e alle famiglie è quello di monitorare l’iter parlamentare e valutare azioni legali anche preventive, premurandosi di tener traccia di tutti i costi sostenuti

“La battaglia non è persa: la giurisprudenza è dalla parte dei malati”. Lo afferma l’avvocato Francesco Del Rio del network legale Consulcesi and Partners. “Nella vigenza dell’attuale disciplina normativa, la consolidata giurisprudenza di legittimità intravede la possibilità, al ricorrere dei presupposti delineati nelle numerose pronunce conformi (da ultimo, Cass. Civ. n. 4752/2024), di agire giudizialmente per richiedere l’accertamento dell’obbligo del soggetto pubblico a ciò deputato di sostenere integralmente gli oneri di degenza, oltre al rimborso delle somme eventualmente erogate (e non dovute) per l’assistenza del paziente affetto da Alzheimer, ovvero da altre patologie neurodegenerative gravi, ricoverato presso una RSA”.

In questi casi, il suggerimento è affidarsi ad un legale esperto in materia che, con il supporto di un medico-legale, andrà a presentare la domanda di accertamento dell’obbligo, con relativa istanza di rimborso, davanti al Tribunale ordinario competente, avendo cura di produrre in giudizio la certificazione attestante la patologia del malato, l’autorizzazione al ricovero in RSA, la cartella clinica completa del piano terapeutico attuato, la dichiarazione di soggiorno in RSA ed, infine, le ricevute dei pagamenti effettuati per la degenza.

In questi procedimenti, oltre alla necessaria documentazione sanitaria, è comunque opportuno avanzare formale istanza di ammissione della Consulenza tecnica d’ufficio volta a dimostrare l’effettivo stato clinico del degente e la natura delle prestazioni di cui necessitava durante il ricovero presso la struttura, lasciando poi al magistrato la decisione circa l’opportunità, alla luce del materiale probatorio già reso disponibile, di procedere all’acquisizione di questo ulteriore approfondimento tecnico-scientifico.

“L’azione – conclude l’avvocato Del Rio –   può essere intrapresa sia dal malato (qualora ancora dotato di capacità d’agire), sia dai soggetti cui è stata conferita la relativa tutela sia, infine, dai familiari (qualora siano a loro carico gli esborsi sostenuti per le rette di degenza), ovvero dagli eredi in caso di intervenuto decesso del malato. La prescrizione dell’azione è decennale trattandosi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.

Come procedere

Attualmente, la giurisprudenza consolidata (da ultimo, Cass. Civ. n. 4752/2024) riconosce la possibilità, in presenza di specifici presupposti, di agire legalmente per ottenere:

  • L’accertamento dell’obbligo del soggetto pubblico a sostenere integralmente i costi di degenza.
  • Il rimborso delle somme eventualmente già pagate per l’assistenza di pazienti affetti da Alzheimer o altre patologie neurodegenerative gravi.

Per avviare un’azione legale, è necessario:

  1. Affidarsi a un legale esperto in materia sanitaria.
  2. Presentare una domanda di accertamento dell’obbligo di copertura dei costi.
  3. Produrre in giudizio i seguenti documenti:
    • Certificazione attestante la patologia del malato.
    • Autorizzazione al ricovero in RSA.
    • Cartella clinica completa del piano terapeutico.
    • Dichiarazione di soggiorno in RSA.
    • Ricevute dei pagamenti effettuati.
  4. Richiedere una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per dimostrare la natura delle prestazioni necessarie.

L’azione può essere intrapresa da:

  • Il malato (se ancora dotato di capacità d’agire).
  • Il tutore legale.
  • I familiari che sostengono le spese.
  • Gli eredi, in caso di decesso del paziente.

Prescrizione dell’azione

Il termine di prescrizione è decennale, trattandosi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.

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