Il caso prende le mosse dall’impugnativa del licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 48, lett. B del vigente CCNL (settore delle telecomunicazioni), intimato dalla parte datoriale al lavoratore per il contenuto gravemente offensivo dei vertici aziendali rinvenuto in alcune mail e nel contenuto di un post sul suo profilo Facebook, liberamente accessibile a terzi, che perciò solo avrebbero comportato la rottura del rapporto fiduciario fra le parti con conseguente impossibilità di proseguire nel rapporto di lavoro.
Motivazioni del rigetto
Nel respingere i motivi di censura proposti dal lavoratore ricorrente, la Corte di Cassazione ha preliminarmente riaffermato, nella sua pronuncia n. 27939/21, che il mezzo utilizzato per la diffusione del commento offensivo (post sul profilo Facebook) deve ritenersi idoneo a renderne possibile una circolazione ad un gruppo indeterminato di soggetti, ben potendo quindi valutarsi quale condotta potenzialmente diffamatoria e, per ciò solo, idonea a configurare giusta causa di recesso.
Definizione di insubordinazione
Infatti, il concetto di insubordinazione non può essere limitato esclusivamente al rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei suoi superiori, ma si estende a qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.
Questo significa – seguendo il ragionamento espresso nella pronuncia in commento – che persino “la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana riconosciute dall’art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, dal momento che l’efficienza di quest’ultima riposa sull’autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi ed essa risente un indubbio pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli”.
Leggi anche: Licenziamento disciplinare illegittimo, il datore di lavoro deve concedere il termine al dipendente per difendersi