Ai sanitari dipendenti pubblici nel conteggio dell’importo delle ferie retribuite spetta anche la retribuzione relativa all’indennità di turno: a chiarire questo aspetto, ancora ampiamente dibattuto e spesso oggetto di ingiuste detrazioni applicate dalle Azienda sanitarie, è stato il Tribunale Civile di Napoli, sezione lavoro, con la recente sentenza del 2 dicembre 2022.
La questione trae origine dalla richiesta presentata da un infermiere dipendente di un’azienda sanitaria pubblica che reclamava il diritto di vedersi riconosciuto, nel calcolo del compenso previsto per ciascun giorno di ferie retribuito, anche l’indennità di turno giornaliera, invece negata dall’azienda resistente, con relativa disapplicazione di qualsivoglia disposizione collettiva che risultasse contraria alla nozione di “retribuzione europea”.
Nel motivare la sentenza di accoglimento della pretesa avanzata dal lavoratore, il magistrato indugia ampiamente nel richiamo delle disposizioni normative di diritto europeo, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, riguardo all’esatta individuazione della retribuzione spettante al personale della Sanità, anche per quel che concerne il pagamento delle “indennità” nei giorni di ferie.
Nello specifico, viene ripetuta la riconosciuta prevalenza in ambito comunitario del diritto del lavoratore di poter godere di un periodo annuale di ferie retribuite, che deve essere primariamente tutelato da parte degli Stati membri mediante appositi istituti normativi, senza alcuna possibilità di deroga se non nei ristretti limiti espressamente indicati dalla direttiva n. 88 del 2003.
In pratica, il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo configurano due componenti dello stesso diritto del lavoratore a godere di un periodo di riposo annuale “retribuito”.
In particolare, osserva il Tribunale nella sentenza suindicata, il “pagamento” a titolo di “ferie annuali” deve essere conforme alle previsioni di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, e dunque che deve essere salvaguardata la composizione della retribuzione percepita dal dipendente sanitario, comprensiva delle indennità che la legislazione e la contrattazione collettiva contemplano come specifiche componenti del trattamento economico del sanitario.
In breve, l’obbligo di remunerare il periodo di ferie annuali intende perseguire l’obbiettivo per cui, durante la fruizione del tempo di riposo, il lavoratore mantenga sempre lo stesso identico livello retributivo ordinariamente riconosciuto al periodo lavorato, giacché un’eventuale riduzione potrebbe dissuaderlo, per ragioni puramente economiche, dal richiedere il godimento delle ferie, così determinandosi un contrasto insanabile con le prescrizioni dell’Unione Europea.
Ciò significa che la determinazione dell’importo, spettante all’operatore della salute in forza al servizio sanitario pubblico a titolo di “ferie retribuite”, deve quindi necessariamente includere anche quelle voci della busta paga che, di fatto, concernono specifiche compensazioni monetarie relative alla gravosità dei turni, ovvero a prestazioni svolte con particolari rischi e/o condizioni sfavorevoli.
Posto come la prestazione lavorativa del sanitario ricorrente fosse dislocata secondo una turnistica (diurna, notturna ed anche festiva) predisposta dall’azienda, con conseguente riconoscimento di un’indennità compensativa del maggior incomodo per l’esecuzione della stessa con tale modalità, si è quindi riconosciuto come questo ulteriore importo dovesse essere considerato racchiuso nell’unica retribuzione, secondo la nozione eurounitaria dianzi prospettata, divenendone parte integrante con conseguente obbligo di calcolo e relativa liquidazione, per ciascun giorno di ferie retribuito fruito dal dipendente.
Dichiarata la nullità di qualsiasi disposizione collettiva in contrasto con la salvaguardia del principio affermato, l’azienda sanitaria, responsabile dell’illegittima decurtazione stipendiale, è stata condannata al pagamento della relativa differenza retributiva, con relativa refusione delle spese legali, a favore del lavoratore.
Si mostrano dunque evidenti le implicazioni di tale orientamento giurisprudenziale, la cui applicazione comporta l’illegittimità di un computo della somma dovuta al dipendente sanitario per le “ferie retribuite” che non includa tutte le componenti del trattamento economico ai fini del calcolo dell’importo in parola.
Sarà quindi opportuno, per coloro che godono di indennità legate ai turni, analizzare le buste paga degli ultimi anni per verificare se la retribuzione liquidata dall’Azienda durante il tempo delle ferie coincida effettivamente con la retribuzione ordinariamente ricevuta nel tempo della prestazione, incluse tutte le voci compensative della gravosità dei turni, ovvero di prestazioni svolte con particolari rischi e/o condizioni sfavorevoli.