Il 16/11/2020 dal Tar Lazio ha emesso la sentenza 11991/20 relativa alla dibattuta questione dell’obbligo dei medici di base di fornire assistenza domiciliare ai pazienti Covid.
La sigla sindacale SMI (che peraltro figura fra le sigle che non hanno firmato l’accordo relativo all’obbligatorietà per gli MMG e PLS di effettuare i tamponi) ha impugnato una serie di provvedimenti regionali, sostenendo che per legge (art. 8 D.L. n. 14/2020 ed art. 4-bis D.L. n. 18/2020) il compito di assistere a domicilio i contagiati Covid dovrebbe spettare soltanto alle neocostituite Unità Speciali di Continuità Assistenziale.
Cosicché i medici di medicina generale gravati di compiti del tutto avulsi al loro ruolo, verrebbero in tal modo sviati dal loro principale compito, che è quello di prestare l’assistenza ordinaria, a scapito dell’assistenza ai tanti pazienti non Covid, molti dei quali affetti da patologie anche gravi.
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso specificando “la previsione contenuta nell’art 8, comma 1, del citato D.L. n. 14/2020, secondo cui «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (…)».
Dunque, avendo previsto che le Regioni devono costituire una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, ne consegue che risulti “illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid)”.
Questa conclusione viene altresì corroborata dall’ulteriore previsione contenuta nell’art. 4-bis del D.L. 17.3.2020 n. 18 che, al comma 2, specifica che “il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al comma 1”.