Recentemente, il Tribunale di Roma, Sez. lavoro 3141/21 ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti medici al conferimento formale dell’incarico, con conseguente liquidazione del danno patrimoniale e non patiti in conseguenza della condotta inadempiente dell’amministrazione sanitaria.
I medici hanno convenuto in giudizio la loro Azienda Ospedaliera reclamando il pagamento della retribuzione di posizione per gli incarichi svolti, nonché per sentir affermare il loro diritto, in forza delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicabile, al conferimento formale di incarico dirigenziale per i periodi in cui non avevano ricevuto incarichi, oltre alla liquidazione del danno non patrimoniale per la condotta illegittima tenuta dalla datrice di lavoro.
Da segnalare l’incipit della motivazione laddove, dovendo delibare circa la contestata prescrizione, il Giudice capitolino ha chiaramente affermato che, trattandosi di questioni attinenti l’adempimento di obbligazioni derivanti dal contratto, trova applicazione la prescrizione decennale prevista per la responsabilità negoziale, anziché quella quinquennale invocata dalla resistente.
Passando poi al merito della disputa, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei dirigenti medici al conferimento del relativo incarico come previsto dall’art. 15 ter, comma 4, del D. Lgs. n. 502/92 e dall’art. 19 del D. Lgs. n. 165/01 per il quale: “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali”.
Dal riconoscimento del diritto al conferimento dell’incarico consegue allora l’attribuzione della retribuzione di posizione (composta da una parte fissa ed una variabile, dovuta per 13 mensilità) che – come affermato dal Giudice – “rappresenta una componente fondamentale del trattamento economico dei dirigenti medici, strettamente collegato, in relazione alla graduazione delle funzioni ex art. 51, comma 3, del CCNL del 5 dicembre 1996, all’incarico conferito”.
Espletata la CTU contabile, con il necessario confronto con analoghe posizioni ricoperte da altri sanitari nel medesimo periodo, si è quindi proceduto sia alla liquidazione, in favore dei ricorrenti, dell’invocata parte variabile della retribuzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sugli importi annualmente rivalutati, sia alla valorizzazione del danno non patrimoniale calcolato nella misura del 30% rispetto al danno patrimoniale riconosciuto.