Le vacanze estive sono ormai terminata e se per i più sono state pienamente vissute e godute, può essere capitato che non solo queste siano state disattese ma che si siano addirittura trasformate in disavventure così configurando il c.d. danno da vacanza rovinata.
Dal volo abbondantemente in ritardo ad un pacchetto turistico sottoposto a disservizi, dal falso servizio piscina al lavandino intasato di capelli in camera, l’art. 47 del Codice del Turismo prevede che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, risarcimento del danno, patrimoniale e no, per la perdita della vacanza.
Il Codice del Turismo individua le cause di danno da vacanza rovinata in:
Ma come si richiede il risarcimento per danno da vacanza rovinata? Certamente, vanno chiarite delle questioni preliminari per riuscire a comprendere a pieno il tenore della materia.
Il danno da vacanza rovinata è una particolare tipologia di danno che va identificata con il
Pregiudizio arrecato al viaggiatore per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato in concomitanza alle proprie ferie per piacere, svago o riposo, a causa di disagi psicofisici dovuti alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto. Dove per “pregiudizio” si intende il danno sia patrimoniale che no.
Tra i casi più famosi di vacanza rovinata, possiamo citare quello in cui il viaggiatore è stato costretto ad alloggiare in una struttura qualitativamente inferiore rispetto a quella prenotata; quando il viaggiatore non può godere a pieno di tutti i servizi della struttura, perché vi sono dei lavori in corso; quando si verifica un’indisponibilità di posti e deve essere sostituita la struttura alberghiera pattuita; quando il plus è rappresentato dalla vicinanza alla spiaggia, ma questa risulta impraticabile; quando i ritardi dei voli si protraggono per oltre tre ore; quando i bagagli non vengono restituiti per tutta la durata del soggiorno; altri innumerevoli casi in cui la vacanza diventa una disavventura o un viaggio da dimenticare.
Il rimedio, di solito, è riconducibile a due azioni: la risoluzione del contratto che regola il pacchetto turistico oppure la richiesta di risarcimento danni in correlazione al tempo di vacanza trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Disservizi e disorganizzazione sono particolari cause che conducono al danno da vacanza rovinata. Considerando l’irripetibilità del tempo perduto e lo scarso servizio ricevuto, si può avanzare richiesta di risarcimento danno patrimoniale per gli esborsi economici ed esistenziale o morale per delusione e stress subiti a causa del disservizio.
Per quanto riguarda il pregiudizio economico subito, questo è di facile individuazione perché coincide con il prezzo del pacchetto acquistato e disatteso o con la riduzione del prezzo per non aver goduto secondo tutti gli accordi intrapresi tra le parti prima della vacanza.
Con riguardo, invece, al danno morale a segnare la strada è la Corte di Giustizia Europea che stabilisce che sarà il Giudice a dovrà decidere in maniera equitativa il quantum del risarcimento danni subito, in cardine con il principio di correttezza e buona fede e di bilanciamento di interessi operatore turistico – consumatore.
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L’ onere della prova spetta al viaggiatore che dovrà provare il contratto di viaggio, allegando le circostanze dell’inadempimento della controparte con foto, filmati ecc. che possano sottolineare la non coincidenza tra quanto sottoscritto e il servizio di cui si è goduto.
Se il viaggiatore scorge i disservizi mentre è in vacanza, allora potrà:
Il viaggiatore che non ha ricevuto alcuna risposta può in alternativa rivolgersi ad un’associazione di consumatori per una risoluzione stragiudiziale o ricorrere ad un arbitrato presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza, oppure consultarsi con un avvocato specializzato in materia, il quale potrà adire l’autorità giudiziaria.
In particolare, ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace per il danno risarcibile entro i diecimila euro o al Tribunale se il danno richiesto è maggiore a questa cifra. Si ricorda che il diritto al risarcimento di prescrive in 1 anno, quello per i danni alla persona invece in 3 anni.
Se gli inadempimenti riguardano i servizi di trasporto, il termine scende a 12 per i danni diversi da quelli alla persona o a 18 mesi per quelli alla persona.