Il contratto di lavoro domestico, una guida su paga e contributi

Con il termine contratto di Lavoro Domestico si intende la modalità negoziale con cui vengono disciplinati tutti quei rapporti di lavoro funzionali allo svolgimento della vita familiare. Rientrano, pertanto, in questa fattispecie tutti i servizi prestati da colf, babysitter, badanti, autisti ecc.

L’assunzione di un collaboratore domestico necessita di apposita regolamentazione contrattuale scritta, nonché del rispetto delle procedure previste dall’ente previdenziale di riferimento che, oltre a disciplinare i diritti e doveri ricadenti sulle parti, consentono di evitare il rischio di incorrere in sanzioni od altre conseguenze (es. infortunio sul lavoro), che potrebbero produrre pesanti ricadute economiche sulla parte datoriale.

Nel contratto vengono essenzialmente disciplinate le mansioni del collaboratore, gli orari di lavoro, la retribuzione mensile, i periodi di ferie e tutti quegli aspetti che consentono una preventiva definizione dei diversi aspetti correlati alle specifiche esigenze delle parti.

Si deve, infine, ricordare che la negoziazione fra le parti non è completamente libera in quanto, come per altre categorie di lavoratori dipendenti, la stessa dovrà rispettare le previsioni normative nonché, per coloro che ne sono destinatari, la disciplina giuridica ed economica prevista dalla contrattazione collettiva che, nel caso specifico, si rinviene nel CCNL Lavoro domestico con decorrenza dal 1/10/2020 fino al 31/12/22.

Contenuto del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro, definito anche con il termine “lettera di assunzione”, deve presentare una serie di dati, fra i quali alcuni obbligatori, di cui all’elenco che segue:

  • generalità dei contraenti, con specifica del luogo di residenza con particolare riferimento all’eventuale convivenza o meno
  • durata del contratto se a tempo determinato, ovvero con indicazione della natura indeterminata
  • data di assunzione del lavoratore
  • orario di lavoro con relativa distribuzione
  • descrizione della prestazione lavorativa richiesta
  • indicazione della retribuzione pattuita
  • previsione del livello di inquadramento e relativa anzianità
  • luogo di lavoro, con precisazione di eventuale convivenza o meno con la parte datoriale,
  • indicazione dell’eventuale presenza di un obbligo di vitto e alloggio
  • indicazione del riposo settimanale
  • indicazione del periodo di ferie pattuito fra le parti
  • obbligo di abito da lavoro
  • eventuale spazio previsto per la custodia degli effetti personali
  • durata del periodo di prova
  • indicazione dei termini di preavviso di fine rapporto
  • obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale
  • eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
  • CCNL di riferimento

Le parti sono evidentemente libere di pattuire condizioni diverse rispetto a quelle previste dalla legge o dal CCNL, ma soltanto se stabiliscono condizioni più favorevoli per il lavoratore. Per saperne di più chiedi una consulenza ai legali di Consulcesi & Partners.


Documentazione da acquisire e comunicazione all’INPS

Prima di procedere alla formalizzazione del contratto di assunzione è necessario acquisire alcuni documenti che, in caso di mancanza, comportano una serie di attività per il loro reperimento.

Occorre quindi procurarsi copia dei seguenti documenti del lavoratore:

  • carta di identità o altro documento equivalente in corso di validità
  • tessera sanitaria
  • codice fiscale

A questo si deve aggiungere, nel caso di cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno valido per svolgere l’attività lavorativa oggetto della prestazione prevista dal contratto di lavoro.

Una volta che le parti hanno concordato in forma scritta le modalità di esecuzione del contratto di lavoro domestico, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’ Inps, attraverso i canali telematici disponibili, apposita comunicazione di inizio dell’attività, avendo cura che ciò avvenga entro le ore 24 del giorno prima dell’inizio della prestazione lavorativa da parte del dipendente neoassunto.

Categorie e relativi livelli di inquadramento

Il Contratto collettivo prevede diversi livelli di inquadramento, che rispettano l’elenco che segue a seconda della categoria ricoperta dal lavoratore.

Livello A:

Assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Profili livello A:

  1. Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
  2. Addetto alla lavanderia. Svolge esclusivamente mansioni relative alla lavanderia;
  3. Aiuto di cucina. Svolge esclusivamente mansioni di supporto al cuoco;
  4. Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
  5. Assistente ad animali domestici. Svolge esclusivamente mansioni di assistenza ad animali domestici;
  6. Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
  7. Operaio comune. Svolge esclusivamente mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.

Livello A Super:

  1. Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;

Livello B:

Assistenti familiari che, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Profili livello B:

  1. Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
  2. Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
  3. Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
  4. Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
  5. Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
  6. Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
  7. Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
  8. Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.

Livello B Super:

  1. Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
  2. Assistente familiare che assiste bambini (babysitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C:

Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Profili livello C:

  1. Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.

Livello C Super:

  1. Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività̀ connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D:

Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità̀, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Profili livello D:

  1. Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;
  2. Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
  3. Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
  4. Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa
  5. Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
  6. Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

Livello D Super:

  1. Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
  2. Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.
  3. Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

Orario di lavoro

Per una corretta indicazione dell’orario di lavoro, si deve preliminarmente distinguere fra lavoratore convivente e non convivente. Le parti sono generalmente libere nella determinazione dell’orario di lavoro, dovendo però tener presente i seguenti limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Per il lavoratore convivente, l’orario infatti non deve superare le 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.

Per quello non convivente, invece, il limite è invece di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni oppure su 6 giorni.

Qualora vi sia un surplus orario, lo stesso deve essere retribuito come straordinario con queste modalità:

  • maggiorazione del 25% per straordinario fra le 6 e le 22;
  • maggiorazione del 50% per lo straordinario fra le 22 e 6;
  • maggiorazione del 60% per lo straordinario in giorno festivo o domenicale;
  • maggiorazione del 30% per lo straordinario svolto dal lavoratore non convivente fra le 6 e le 22 e fino a 4 ore settimanali di straordinario.

Permessi retribuiti e ferie

Per quanto riguarda i permessi retribuiti, sono previste le seguenti modalità:

  • 16 h/anno per i lavoratori conviventi;
  • 12 h/anno per i lavoratori non conviventi con un orario pari o superiore alle 30 ore settimanali;
  • 3 giorni lavorativi di lutto per la morte di un parente entro il secondo grado;
  • 2 giorni al padre per la nascita di un figlio.

Nel caso in cui il lavoratore con meno di 12 ore di impiego alla settimana, è possibile pattuire diversamente i permessi retribuiti a seconda delle ore di lavoro svolte.

Il lavoratore ha diritto, secondo il CCNL, a 26 giorni lavorativi all’anno di ferie, da utilizzarsi nei mesi fra giugno e settembre, con possibilità di deroga pattizia fra le parti. In linea generale, il periodo di ferie non può essere frazionato in più di due periodi all’anno.

Retribuzione e buste paga

Per quanto concerne la compilazione della busta paga è previsto che il datore di lavoro, contemporaneamente al pagamento della retribuzione, deve predisporre un prospetto di busta paga in duplice copia.

La busta paga, consegnata al lavoratore domestico, deve essere sottoscritta dal datore di lavoro, mentre quella ricevuta da quest’ultimo deve mostrare la firma apposta dal dipendente.

Le voci che costituiscono la retribuzione sono:

  1. retribuzione minima contrattuale;
  2. eventuali scatti di anzianità;
  3. eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
  4. eventuale superminimo.

Il superminimo coincide con la corresponsione di un incremento rispetto alla retribuzione base stabilità dalla contrattazione collettiva e viene generalmente pattuite fra le parti a fronte di motivi specificatamente previsti e non è riassorbibile.

Nel prospetto paga devono risultare anche le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali ed assistenziali. I minimi retributivi sono specificatamente indicati dagli allegati al CCNL e vengono annualmente rivalutati.

Il lavoratore ha altresì diritto al percepimento di una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale, comprensiva dell’indennità sostitutiva di vitto ed alloggio, che viene corrisposta nel periodo natalizio. Questa mensilità viene maturata anche durante le assenze da lavoro per malattia, maternità od infortunio, mentre per coloro che non avessero raggiunto un anno di servizio va corrisposta in misura proporzionale ai mesi lavorati.

Per avere maggiori informazioni e ricevere una consulenza personalizzata, rivolgiti ai nostri consulenti legali esperti in materia.

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