La recente sentenza n. 379/2025 del Tribunale civile di Bologna, Sez. Lavoro, ha riconosciuto ad un nutrito gruppo di professionisti sanitari dipendenti di una ASL emiliana il diritto al buono pasto, con conseguente pagamento del risarcimento del danno provocato. L’avvocato Francesco Del Rio del network legale Consulcesi & Partners analizza la sentenza e spiega come è possibile tutelare il proprio diritto al buono pasto.
La questione ha riguardato alcuni dipendenti della medesima Azienda Sanitaria che, rivestendo varie mansioni (infermieri, collaboratori sanitari, operatori sanitari e tecnici), reclamavano l’attribuzione del servizio alternativo alla mensa per i turni, di durata superiore alle 6 ore, svolti di notte, invece negato dall’amministrazione che, per disposizioni interne, lo prevedeva soltanto per la fascia oraria 12-15.
Il diritto ai buoni pasto per il personale sanitario delle aziende pubbliche è regolato dalla normativa vigente sull’organizzazione dell’orario di lavoro, integrata della disciplina afferente il diritto al riposo, nonché dalle previsioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale applicabili “ratione temporis”.
Pertanto, la prima disposizione di rilievo è l’art. 4 della direttiva europea 2003/88, che di fatto richiede agli Stati membri di garantire che i lavoratori, impegnati su turni superiori a 6 ore, possano godere di un periodo di pausa, secondo le modalità temporali ed operative previste dalla contrattazione collettiva, dagli accordi fra le parti sociali ovvero, in difetto, dalla legislazione interna.
Il precipitato interno è rappresentato dall’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, che riconosce al lavoratore, in tali condizioni, di beneficiare della pausa per il ristoro delle energie psico-fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto.
A livello contrattuale, viene poi in rilievo l’art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20/09/2001 che recita: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all’art.4 del CCNL del 31/7/2009”, declinando successivamente le modalità del servizio mensa, ovvero dei cd. “buoni pasto sostitutivi”.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Bologna, il punto centrale della disputa verteva sul fatto che l’amministrazione sanitaria considerava sua piena discrezionalità sia il riconoscimento del servizio di mensa ai dipendenti che l’eventuale organizzazione di modalità alternative, dovendo contemperare la sostenibilità economica delle scelte operate.
In estrema sintesi, sosteneva che l’aver negato il diritto nel caso di specie rientrasse nella valutazione economica della situazione, che avrebbe quindi impedito l’attribuzione del beneficio reclamato dei dipendenti.
Il Tribunale, respingendo questa impostazione, ha richiamato l’insegnamento della più recente Cassazione che, di fatto, riconosce la discrezionalità amministrativa soltanto “a monte” della decisione di istituire il servizio mensa, oppure di garantire il beneficio alternativo.
Una volta operata questa scelta, e quindi attribuito il diritto al lavoratore, sarebbe quindi “escluso che l’art. 29 del c.c.n.l. richieda che l’attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l’indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste”.
Non è quindi sostenibile la tesi della discrezionalità assoluta dell’azienda nell’assegnare il diritto al buono pasto, quale modalità sostitutiva di esercizio del diritto alla fruizione della mensa, laddove questa non sia concretamente praticabile dal personale dipendente.
Respinte le ragioni difensive opposte dall’azienda, il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto dei sanitari dipendenti al buono pasto quale modalità alternativa del servizio mensa, non attivato in fascia notturna, con conseguente attribuzione a titolo risarcitorio dell’importo di euro 4,13, moltiplicato per i giorni in cui hanno effettivamente svolto la loro prestazione con le modalità indicate.
Il personale sanitario delle aziende pubbliche ha dunque diritto a godere di buoni pasto sostitutivi al ricorrere delle seguenti condizioni:
A tale proposito, vale osservare come, oltre all’assenza del servizio mensa, vengono in rilievo ai fini della fondatezza della domanda anche quelle situazioni in cui, pur essendo disponibile, emerga l’impossibilità concreta del dipendente di accedervi per consumare il pasto al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto del termine temporale di 30 minuti concesso.
Ci sono, infatti, circostanze che impediscono al dipendente di allontanarsi dal reparto di appartenenza per tutto il tempo necessario per fruire di un pasto, vuoi per la tipologia di attività svolta, ovvero per il ruolo ricoperto e le risorse alternative effettivamente disponibili (ad es. non ci sono altri medici od infermieri in reparto), vuoi per le concrete modalità e tempistiche di fruizione del servizio mensa (ad es. distanza dal luogo di lavoro, tempi di attesa lunghi, restrizioni nel vestiario ecc..).
Né si può sostenere, come avviene in taluni casi, che il dipendente non avrebbe diritto al buono sostitutivo, potendo fruire della mensa prima dell’inizio del turno o dopo di esso. Questo poiché la consumazione del pasto è strettamente collegata alla pausa di lavoro e deve avvenire nel corso della stessa per consentire a chi presta servizio per oltre sei ore di fruire del riposo indispensabile per il recupero delle energie psicofisiche.
L’azione stragiudiziale, ed eventualmente giudiziale davanti al Giudice del Lavoro, sarà quindi diretta al riconoscimento del diritto alla fruizione del buono pasto nonché al pagamento (anche a titolo di risarcimento del danno) del controvalore dei buoni pasto arretrati, il cui valore può essere calcolato secondo il numero delle giornate di effettiva presenza al lavoro, per le quali spettava il buono pasto, moltiplicato per il valore dello stesso indicato nel regolamento/accordo/delibera aziendale.