Sempre più spesso vengono segnalati dai diversi professionisti impegnati nel mondo della sanità veri e propri abusi, commessi dalle aziende disperse nel territorio nazionale, dello strumento della guardia interdivisionale per ricoprire le carenze d’organico in altre aree, soprattutto in quelle adibite al Pronto soccorso. In cui suppliscono con professionisti privi di adeguata competenza specialistica rispetto all’area a cui vengono inviati.
Peraltro, questa “prassi” viene attuata ricorrendo allo strumento dell’ordine di servizio che, oltre ad essere criticabile nel merito per i motivi che andremo ad illustrare, risulta spesso illegittimo perché assunto senza il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa di riferimento.
A tal proposito, si deve ricordare che l’ordine di servizio è un comando con cui il datore di lavoro, eventualmente mediante un preposto con specifica delega di poteri, può esercitare le proprie prerogative, adottando direttive finalizzate al buon andamento dell’attività lavorativa. E può farlo quando si manifesti, in modo imprevedibile, una situazione di eccezionale urgenza che non consenta il rispetto delle ordinarie modalità di esercizio del potere direttivo.
Oltre al requisito della forma scritta, derogabile soltanto per ragioni di indifferibili, l’ordine di servizio deve essere regolarmente sottoscritto da colui che detiene il potere direttivo, nonché mostrare la data di emissione.
Inoltre, deve essere adeguatamente motivato, tempestivo e specifico, così da garantire al lavoratore, non soltanto di conoscere con congruo anticipo l’ordine impartito, ma anche di verificare compiutamente il contenuto della prestazione e delle relative modalità richieste; per una corretta e conforme esecuzione di quanto comandato.
Tornando alla questione sollevata da molti sanitari, si deve rammentare che i servizi di guardia e di pronta disponibilità sono regolati dagli artt. 26 e 27 del c.c.n.l. 19 dicembre 2019, che prevedono che:
“Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale nonché dell’art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante:
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, l’art. 27 prevede invece che:
“Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall’Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3- in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità”.
Determinante diventa allora l’interpretazione del concesso di “aree funzionalmente omogenee”, di regola rimessa alla regolamentazione assunta a livello aziendale sulla base dei criteri direttivi regionali.
Laddove non sia desumibile dagli atti di organizzazione interna dell’azienda ospedaliera o dalle linee guida regionali, il criterio dell’omogeneità delle aree potrebbe desumersi dai criteri di affinità ed equipollenza delle discipline mediche, ancorché il concetto di area funzionale omogenea abbia un significato più ampio rispetto al criterio della disciplina di appartenenza, potendo essere assimilato alla nozione di dipartimento “specialistico”.
Stesso ragionamento deve farsi anche con riferimento all’assegnazione dei sanitari al servizio di pronta disponibilità in una area specialistica diversa da quella di appartenenza venendo in rilievo, anche in questo caso, il rispetto dei criteri di omogeneità, connessi a quello prioritario dell’appropriatezza delle cure.
Ne consegue che, soprattutto quando il comando riguardi medici afferenti a discipline diverse e non raggruppabili in una determinata area specialistica, l’ordine di servizio, eventualmente impartito dalla struttura datrice di lavoro, dovrà ritenersi completamente illegittimo perché contrastante sia con il presupposto di omogeneità richiesto dalla disciplina contrattuale che, sotto un profilo più generale, di appropriatezza delle cure sanitarie che, contrariamente a quanto invocato dalla Legge n. 24/17, verrebbe pericolosamente disatteso, esponendo i sanitari coinvolti ad un ingiustificato ampliamento del perimetro della loro responsabilità professionale.
Del resto, le norme introdotte dalla Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 sulla responsabilità sanitaria, nella direzione tracciata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, hanno rafforzato l’ineludibile legame tra l’attitudine a svolgere le prestazioni di competenza del professionista sanitario e l’osservanza delle linee guida e delle buone pratiche, traducendo questi canoni nel principio cardine della sicurezza e appropriatezza delle cure.
Del pari, attuare servizi non inerenti alla specializzazione posseduta costituisce, per qualsiasi medico, un’attività in contrasto con gli obblighi professionali basilari, come si constata consultando gli articoli 5 e seguenti del Codice di Deontologia Medica.
Violazione delle regole che presiedono l’organizzazione del servizio interdivisionale, con potenziale incremento dei rischi di avveramento di potenziali eventi avversi, unitamente all’improprio ricorso allo strumento dell’ordine di servizio, sono stati posti a fondamento di un recente pronunciamento giudiziale che, accogliendo la tesi spiegata dai sanitari ricorrenti, ha annullato il provvedimento assunto dall’azienda resistente, esonerandoli dai servizi di guardia e di pronta disponibilità che gli erano stati imposti con il provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 292/2019 il Tribunale di Oristano, accogliendo il ricorso con domanda cautelare presentato da alcuni medici specializzati in malattie infettive, medicina interna, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, dopo aver sospeso l’efficacia del provvedimento direttivo, lo ha dichiarato definitivamente illegittimo dacché, obbligandoli a prestare il servizio di guardia e di pronta disponibilità nel reparto di Neuroriabilitazione, non aveva tenuto conto delle competenze specialistiche ricoperte dai medici comandati.
Nel motivare la sua decisione, il Giudice ha ritenuto che adibire i medici a fornire assistenza sanitaria, senza che questi siano in possesso delle specifiche competenze specialistiche, pone ingiustificatamente a rischio l’adeguatezza delle cure di pazienti con particolari disabilità, soprattutto nei possibili casi di urgenza.
A nulla rileva, peraltro, che l’urgenza non si fosse fino a quel momento avverata, o che il numero di interventi d’urgenza fosse rimasto sostanzialmente contenuto, poiché – come correttamente motivato nella pronuncia giudiziale – l’assistenza sanitaria non può certo ridursi ad un calcolo meramente probabilistico circa l’eventuale necessità di ricorrere ad interventi specialistici.
A prescindere da ciò, il medico che si trovi a ricoprire l’assegnato turno di guardia o di pronta disponibilità, deve essere infatti pienamente in grado di fornire, in ogni occasione che gli si presenti, la sua prestazione in modo adeguato, e ciò anche quando tale evenienza dovesse ricorrere in modo del tutto episodico.
Non è mai consigliabile, tranne in casi assolutamente eccezionali, disattendere l’ordine di servizio ricevuto dalla parte datoriale, essendo sempre preferibile comunicare, con assoluta tempestività ed in modo formale, i motivi di contestazione dell’ordine impartito, invocandone la revoca con conseguente ripristino della situazione previgente. Per cui è opportuno consultare un avvocato.
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Nel caso di silenzio o di mancato accoglimento delle motivate rimostranze, e comunque quando vi siano condizioni di indifferibile urgenza (come nel caso in cui si debba prendere concreto servizio in un’area completamente estranea alle proprie competenze specialistiche, mettendo così a rischio la salute dei pazienti e la propria responsabilità professionale), sarà sempre possibile impugnare l’ordine di servizio ritenuto illegittimo dinnanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale ordinario territorialmente competente, ricorrendo allo strumento del ricorso d’urgenza previsto dall’art. 700 del codice di procedura civile così da ricevere una tutela immediata dei propri interessi.