Anche il professionista sanitario sotto ordinato, che si sia limitato a svolgere le specifiche mansioni affidategli, non va esente da responsabilità civile per la successiva morte del paziente, perché rientra tra i suoi specifici doveri quello di conoscere preventivamente ed approfonditamente le condizioni di salute dello stesso, esprimendo (qualora necessario) motivato dissenso sia rispetto alle scelte chirurgiche praticate, che riguardo alla decisione stessa di procedere all’intervento nei modi e nei tempi previsti dagli operatori principali (Cass. Civ. Sez. III n. 2060/2018).