La giurisprudenza di legittimità, facendo proprie le indicazioni provenienti dagli Organi giurisdizionali comunitari, ha affermato che la reiterazione di contratti a tempo determinato, ancorchè in modo non continuativo, si pone in violazione della normativa comunitaria, con conseguente diritto per il lavoratore ad ottenere il ristoro del danno cd. presunto, salva la possibilità di dimostrare un maggior pregiudizio patito (Cass. Civ. Sez. Lav. n. n. 7060/18).