L’orientamento, per il momento consolidato, della giurisprudenza di legittimità afferma che la sostituzione non si può configurare come svolgimento di mansioni superiori, perché rientra nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, per cui non viene in soccorso l’art. 2103 c.c., con conseguente impossibilità per il sostituto di ottenere il trattamento accessorio del sostituito, ma soltanto la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici in caso di proroga) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21565/2018).