Di recente la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza del 28/12/2018, ha confermato la legittimità del diritto del socio di società di capitali, dissenziente rispetto alla delibera dell’assemblea che modificava la clausola dello statuto societario sul diritto dei soci di partecipare agli utili, di recedere dalla compagine sociale. I giudici di merito hanno infatti osservato che la modifica, incidendo sulle prerogative di carattere patrimoniale del socio (con particolare riguardo al momento della destinazione degli utili, è riconducibile alla causa di recesso prevista dall’art. 2473, comma 1 lett. g), di talchè tale iniziativa deve considerarsi del tutto legittima.