La circolare n. 70 del 26 aprile 2021 è intervenuta con l’intento di fornire un chiarimento rispetto alla questione, di recente palesatasi, della sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico per il personale sanitario a cui sia stato conferito incarico retribuito per l’emergenza Covid19.
L’art. 3-bis della L. 29/21 ha infatti stabilito che:
“In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”.
In questo caso – recita l’ultimo capoverso della disposizione – “non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”.
Ne consegue, allora, che al personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, che dopo il 13/03/21 abbia ricevuto un incarico retribuito nell’ambito dell’emergenza Covid 19, viene sospesa l’erogazione dell’emolumento pensionistico.
L’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 27/2020, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, ha previsto, a decorrere dal 30 aprile 2020, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 (cd. quota 100).
Con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 sono state fornite indicazioni operative in ordine alla disposizione sopra richiamata, riferita a incarichi conferiti per una durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
L’articolo 1, comma 423, della legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021.
Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico c.d. quota 100.
Lo stato di emergenza pandemica ha reso necessario, per lo svolgimento di alcune particolari attività volte al contenimento del contagio, il ricorso ad altre figure professionali; in particolare l’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020 ha previsto l’assunzione, con contratto a tempo determinato in somministrazione, di medici, infermieri e assistenti sanitari per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione.
Considerato che l’articolo 1, comma 461, della legge n. 178/2020 non prevede fattispecie derogatorie alla disciplina di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente, con riferimento alle pensioni liquidate ai lavoratori precoci, ai titolari della cosiddetta pensione quota 100 e APE sociale, per il personale assunto con contratto in somministrazione, continua a trovare applicazione la normativa vigente in materia.
Pertanto, per tutte le suddette tipologie di prestazioni si fa rinvio alle diposizioni fornite dall’Istituto con riferimento all’incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro dipendente.
Per tutte le tipologie di incarichi di cui alla e circolare conferiti ai percettori di pensioni di inabilità, si fa presente che restano ferme le disposizioni normative in materia di incompatibilità con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, laddove la normativa di riferimento lo preveda, nonché quelle di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.