Lavorano ben oltre i limiti di tempo e di orario previsti dai rispettivi contratti e della normativa in corso. Schiacciati da turni di lavoro sempre più serrati per assicurare prestazioni sanitarie adeguate alle necessità ed esigenze dei pazienti. E quindi, non stanno godendo dei periodi di riposo e ferie a cui avrebbero diritto per legge. È quanto stanno vivendo sulla propria pelle migliaia di medici e sanitari in questo periodo. A denunciarlo è il network legale Consulcesi & Partners che ha ottenuto un altro successo giudiziario riuscendo a far riconoscere ad una donna medico il risarcimento per anni di ferie maturate e non godute. “Quotidianamente raccogliamo lo sfogo di molti dirigenti medici che sono stati chiamati a dare incessantemente la loro disponibilità per fronteggiare carenze di organico e richieste di lavoro sempre più pressanti”, fanno sapere i legali C&P. Alcuni nostri assistiti si sono sentiti dire dalle proprie aziende sanitarie che le ferie retribuite non godute dal medico sono definitivamente perse, senza che costui possa legittimamente reclamare il risarcimento del danno patito ovvero, in certi casi, il pagamento di un indennizzo finanziario sostitutivo”. – denunciano i legali.
Il Covid non è uno ‘scudo’ che annulla un diritto sancito dalla legge. Anche se stiamo vivendo in un’emergenza sanitaria, l’azienda sanitaria ha il dovere di organizzare al meglio le turnistiche di lavoro, vigilando perché tutti possano concretamente e pienamente godere delle ferie maturate, avvisando i lavoratori delle modalità di fruizione e dei rischi connessi alla mancata fruizione.
Il problema delle ferie non godute non è certo nuovo ma già esistente prima della pandemia Covid e da un punto di vista legale, se il medico non riesce a godere delle sue ferie per impedimenti che non dipendono da lui ma dal datore di lavoro ha diritto ad un risarcimento. Cosa che purtroppo è successa spesso in passato e che Consulcesi & Partners ha sempre osteggiato con successo nei tribunali.
La legge infatti è dalla parte dei sanitari. La Corte di Giustizia Europea ha di recente stabilito la preminenza dei precetti comunitari rispetto a normative o prassi nazionali che escludono il riconoscimento economico per quei lavoratori che, sebbene impegnati nel settore pubblico, non abbiano avuto la possibilità di goderne nel corso del loro rapporto lavorativo. L’art. 36 della Costituzione, unitamente al disposto n. 7 della direttiva 2003/88/CE, sancisce il diritto alle ferie, definendolo fondamentale ed irrinunciabile, siccome diretto al recupero delle energie psicofisiche spese per la prestazione lavorativa, potendo confidare in un tempo libero retribuito per coltivare i propri interessi. Il datore di lavoro ha un vero e proprio obbligo di concedere al lavoratore il periodo di ferie previsto dal contratto. La giurisprudenza comunitaria ha affermato, nell’importantissima pronuncia del 6/11/2018 (C-619/16), che il lavoratore non può perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza prima appurare (e questo rappresenta un monito per giudici nazionali) se lo stesso lavoratore sia stato effettivamente posto dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite. Sarà quindi il datore di lavoro, e non certo il lavoratore, ad essere gravato dall’onere di dimostrare, in caso di contezioso, di aver adottato tutte le misure atte a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto a cui il lavoratore abbia, nonostante tutto, rinunciato volontariamente e consapevolmente con conseguente perdita della corrispondente indennità finanziaria.
La forza di questi e di altri motivi legali, da sempre fortemente sostenuti da Consulcesi & Partners per i propri clienti, hanno già persuaso le aziende sanitarie convenute a preferire la strada della transazione, riconoscendo ai sanitari ricorrenti un consistente importo economico, con conseguenti riflessi favorevoli anche sui futuri compensi previdenziali.