I requisiti per richiedere l’indennità per le ferie non godute

Sono sempre più in aumento i dirigenti medici, anche con ruoli apicali, che cessato il loro rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria di riferimento ricorrono al Gruppo Consulcesi, lamentando di non essere riusciti a godere, durante la loro carriera professionale, di tutti i giorni di ferie previsti dalla legge per far fronte alle esigenze dei vari reparti in cui erano impegnati, né tantomeno di aver ricevuto compensi economici per la perdita di questo diritto. 

Di fronte alla richiesta del sanitario oramai giunto al termine del suo rapporto, la risposta dell’azienda è più o meno sempre la stessa: nessun riconoscimento economico è dovuto perché le ferie, i riposi ed i permessi spettanti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.  

L’interpretazione corretta del divieto di monetizzazione

Questa risposta, che riprende fin troppo pedissequamente il disposto di cui all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12, deve essere però correttamente interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea che, in diverse occasioni, ha avuto modo di esprimere il suo pensiero, peraltro vincolante anche per i giudici italiani. 

Il diritto alle ferie costituisce, infatti, principio essenziale del diritto sociale dell’Unione Europea che risulterebbe irrimediabilmente compromesso se, al momento di cessazione del rapporto lavorativo, si impedisse al dipendente di ottenere la giusta indennità sostitutiva delle ferie non godute, anche laddove il mancato godimento non fosse direttamente imputabile alla libera e consapevole scelta del lavoratore. 

L’articolo 7 della direttiva CE 2003/88 stabilisce infatti che: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. 

Come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia: “Quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti” (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13). 

Le condizioni necessarie per richiedere l’indennità

Secondo la giurisprudenza comunitaria, il richiamato art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 assoggetta quindi il diritto all’indennità finanziaria al sussistere, da un lato, della cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, del mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15). 

Voler ritenere, come spesso auspicato dalle aziende sanitarie nazionali, il diritto maturato dal dipendente alle ferie annuali retribuite ed il suo conseguente diritto al pagamento di un’indennità, per quelle non fruite al momento della cessazione del rapporto di lavoro, semplicemente estinti senza che l’interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il suo diritto, appare un’insopportabile compromissione degli interessi del lavoratore che, oltre a non aver potuto godere senza colpa dell’irrinunciabile periodo di riposo, verrebbe anche a perdere la relativa compensazione economica. 

Ciò conduce ad un ingiustificato arricchimento per la parte datoriale che, dopo aver fruito di una maggiore prestazione del dipendente rispetto a quella prevista, viene immotivatamente sollevata dal relativo peso economico a danno del lavoratore. 

Sarà quindi l’azienda sanitaria ad essere gravata dall’obbligo di garantire, in modo concreto ed in piena trasparenza, che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, qualora non ne goda, questi giorni andranno definitivamente persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 

In definitiva, laddove l’azienda non riesca a dimostrare, in modo rigorosamente documentale, di aver fatto quanto nelle sue possibilità perché il dipendente potesse pienamente godere del periodo di ferie annuali, sarà dunque possibile per il dipendente richiedere il pagamento della corrispondente indennità finanziaria alla cessazione del rapporto. 

 

Consultare un avvocato specializzato, può essere essenziale per esigere i propri diritti ed esplicare i propri doveri. Rivolgiti ai migliori avvocati specializzati del team di Consulcesi and partners!

 

Il servizio offerto dal network di Consulcesi & Partners

Per poter accedere al servizio di consulenza legale per la verifica dei presupposti per ottenere la monetizzazione delle ferie non godute, è quindi sufficiente che il dirigente sanitario, anche con ruolo apicale, dimostri di aver cessato il suo rapporto di lavoro con l’azienda (per pensionamento, dimissioni, trasferimento) e di aver accumulato giorni di ferie di cui non ha potuto godere durante il rapporto di lavoro. 

A tale proposito, è opportuno ricordare che il termine di prescrizione è di 10 anni ed inizia a decorrere dal giorno in cui il rapporto di lavoro si è interrotto, per cui sono in termini anche coloro che fossero cessati nell’autunno del 2013. 

Inoltre, non deve dimenticarsi che, in caso di premorienza del titolare del rapporto lavorativo, l’indennità è reclamabile anche dagli eredi. 

La documentazione da esibire è la seguente:  

1) contratto di lavoro; 

2) cedolini paga e timbrature orarie; 

3) eventuali richieste ferie e riscontri Azienda. 

Qualora questa documentazione non sia nella disponibilità del sanitario, nessun timore perché la stessa potrà essere richiesta direttamente, o per il tramite di un legale nominato, all’Azienda datrice di lavoro, che è tenuta all’esibizione e relativa consegna dei documenti in suo possesso riguardanti la posizione del dipendente. 

Una volta esaminata la documentazione, con preliminare verifica dei presupposti della domanda con relativa quantificazione previsionale del compendio economico reclamabile, il professionista legale incaricato predispone la diffida nei confronti dell’Azienda, invitandola ad un bonario componimento della vicenda con il riconoscimento del diritto del lavoratore al pagamento dell’indennizzo. 

Ovviamente, in caso di risposta negativa o silenzio, dovrà valutarsi congiuntamente al legale officiato la possibilità di procedere con ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Civile Sezione Lavoro territorialmente competente, con tempistiche di risoluzione del contenzioso generalmente contenute. 

Condividi la notizia

    RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    Acconsento al trattamento dati per:

    Ricezione di offerte esclusiveVedi tutto

    L’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, relative a prodotti e servizi del Titolare e di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, sistema di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social network) e strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

    Condivisione con altre societàVedi tutto

    La comunicazione dei Suoi dati personali a società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, società o enti operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni televisive e cinematografiche; professionisti, società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati o strumenti tradizionali.

    Finalità scientifiche e statisticheVedi tutto

    Lo svolgimento di indagini statistico-scientifiche relative al mondo medico-sanitario ed al benessere dei cittadini.

    ProfilazioneVedi tutto

    Lo svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze.