Il concetto di accidentalità nelle polizze di responsabilità civile

Spesso ci si imbatte nei testi delle polizze assicurative di responsabilità civile in un termine “accidentalità”, che viene malamente interpretato dai contraenti quando, verificatosi un evento dannoso, sorge fra loro la disputa se questo possa trovare o meno la copertura pattuita dal contratto.

Una delle ipotesi che più frequentemente viene in contestazione è quella che riguarda la richiesta di risarcimento che un terzo rivolge ad un Condominio per i danni provocati ai propri locali dalle infiltrazioni d’acqua provenienti da un impianto idrico condominiale.

Generalmente, a queste domande segue, in caso di giudizio, la richiesta di manleva assicurativa da parte dell’amministrazione condominiale nei confronti dell’istituto assicuratore che copre la responsabilità civile del fabbricato che, laddove non rinvenga una rottura accidentale dell’impianto, ma carenze riconducibili ad una cattiva manutenzione dello stesso (ovvero ai riscontrati deficit di costruzione), oppone l’inoperatività della garanzia siccome pattuita esclusivamente per la rottura accidentale.

La definizione di fatto accidentale

Il termine “fatto accidentale” viene letto, secondo l’etimologia stessa della parola, come fatto riconducibile al caso, quindi fortuito e contingente, di modo che si tratta nell’uso comune di un sinonimo del cd. “fatto fortuito”. Ciò premesso, deve però avvisarsi che una polizza a copertura della responsabilità civile dell’assicurato che dovesse intendersi limitativa del rischio assicurato al solo caso fortuito sarebbe, di per sé stessa, nulla ai sensi dell’art. 1895 c.c. In quanto l’avveramento di un caso fortuito non determina, nel campo giuridico, alcuna ipotesi di responsabilità a carico del soggetto, che proprio per questo andrebbe esente di possibili condanne pregiudizievoli.

Pertanto, una assicurazione della responsabilità civile che descrivesse il rischio assicurato limitandolo esclusivamente ai casi fortuiti sarebbe una assicurazione senza rischio, e perciò nulla ex art. 1895 c.c., giacché da un caso fortuito mai nessuna responsabilità dell’assicurato potrebbe insorgere.

In pratica, una clausola che dovesse far coincidere il perimetro del rischio risarcibile ai soli “fatti accidentali”, intesi come “fatti fortuiti”, sarebbe sempre inoperante, proprio perché il caso fortuito esclude la responsabilità dell’assicurato, rendendo così inesistente il rischio stesso coperto dal contratto assicurativo.

Consultare un avvocato specializzato, può essere essenziale per esigere i propri diritti ed esplicare i propri doveri. Rivolgiti ai migliori avvocati specializzati del team di Consulcesi and partners! 

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità

Fatto salvo un precedente contrario, peraltro molto datato nel tempo ed invero rimasto completamente isolato, la Corte di Cassazione va da sempre ripetendo che la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a “fatti accidentali” deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto “secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore; di conseguenza appare evidente la contraddizione della previsione del risarcimento dovuto all’assicurato quale civilmente responsabile per danni prodotti a terzi in dipendenza di un fatto accidentale“. Un’interpretazione difforme, per cui i fatti colposi riconducibili all’assicurato sarebbero esclusi perché privi del requisito dell’accidentalità, renderebbe quindi inesistente il rischio assicurato con conseguente nullità stessa del contratto ai sensi della richiamata previsione del nostro codice civile.

L’ultimo pronunciamento della Corte di Cassazione

Ancora di recente, la stessa Corte di Cassazione (ord. n. 18320/2023) è dovuta nuovamente intervenire sull’argomento per sanare l’erronea decisione di merito, che invece aveva escluso la copertura assicurativa al Condominio assicurato proprio per l’assenza del requisito dell’accidentalità della rottura dell’impianto comune, che aveva provocato danni ad un esercizio commerciale limitrofo.

In quella sede, si era infatti concluso che, non avendo riscontrato, sulla scorta della CTU espletata, danni conseguenti a rottura accidentale di impianti a servizio del Condominio, invece riferibili a deficienze accertate dello stesso sistema fognario di proprietà comune, la garanzia assicurativa invocata non poteva operare dal momento che il danno era stato provocato dagli errori commessi nella realizzazione dell’impianto stesso.

Emblematica la soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione che, nel riformare la decisione impugnata, ha quindi censurato le fondamenta stessa del ragionamento seguito dalla Corte di Appello nell’interpretare la clausola contrattuale, laddove si era limitata al solo dato letterale, senza considerare il fatto che tale previsione avrebbe dovuto essere considerata nell’ambito dell’intero testo negoziale, avendo cura di tutelare la causa concreta del contratto.

Ritenuta l’interpretazione fornita in secondo grado deficitaria riguardo al corretto utilizzo di tutti i criteri ermeneutici previsti dall’ordinamento, nonché contraria alla causa di questa tipologia di contratto assicurativo che è quella di tenere indenne l’assicurato dalla responsabilità civile verso terzi, il Supremo Collegio ha quindi affermato che l’aggettivo “accidentale” sarebbe dovuto interpretarsi non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”.

Pertanto, conclusivamente, la clausola presente nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, per cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati ” in conseguenza di un fatto accidentale”, non può essere mai interpretata nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi.

 

Condividi la notizia

    RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    Acconsento al trattamento dati per:

    Ricezione di offerte esclusiveVedi tutto

    L’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, relative a prodotti e servizi del Titolare e di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, sistema di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social network) e strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

    Condivisione con altre societàVedi tutto

    La comunicazione dei Suoi dati personali a società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, società o enti operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni televisive e cinematografiche; professionisti, società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati o strumenti tradizionali.

    Finalità scientifiche e statisticheVedi tutto

    Lo svolgimento di indagini statistico-scientifiche relative al mondo medico-sanitario ed al benessere dei cittadini.

    ProfilazioneVedi tutto

    Lo svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze.