Emissioni moleste del vicinato: cosa sono e come tutelarsi

Rumori, odori, abitudini del vicino possono diventare oltremodo intollerabili se oltrepassano la normale soglia di tollerabilità e rendono invivibile casa nostra. Gli esempi potrebbero essere innumerevoli e tutti diversi, ma ciò che conta è che si tratta di un vero e proprio problema da risolvere. Le molestie da emissioni possono presentarsi sotto varie forme: fumi, odori, calori, esalazioni che tradotto in tutela significa art. 844 c.c.


Divieto di immissioni:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo

o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare   questa   norma   l’autorità   giudiziaria    deve

contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della

proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.


L’elenco riportato all’interno dell’articolo del codice civile ovviamente non è esaustivo, ma è pacifico che le immissioni debbano comunque essere percettibili materialmente, attraverso l’uomo o apparecchi rilevatori.

Le immissioni

L’articolo si riferisce alle:

  1. a) immissioni tollerabili: lecite, per le quali al proprietario del fondo che subisce l’immissione non è dovuto nulla;
  2. b) immissioni intollerabili: per le quali occorre ancora distinguere tra le immissioni che pur superando la normale tollerabilità sono lecite (per cui però è prevista l’indennizzabilità); le immissioni intollerabili illecite, che sono quelle non autorizzate perché le ragioni proprietarie sono prevalenti. In quest’ultima ipotesi scatta a favore del soggetto danneggiato una tutela inibitoria e risarcitoria.

La norma, inoltre, riguarda anche le immissioni indirette e quelle che provengono da un fondo non contiguo, ma che incidono sulla salute. Esistono parecchie pronunce della Corte Costituzionale, in cui nelle immissioni si ravvisa un comportamento lesivo del diritto alla salute che è stato inibito attraverso il ricorso per ottenere provvedimenti urgenti. Il diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, può essere tutelato anche con il procedimento ex art. 700 c.p.c., contro ogni nocività da chiunque proveniente, senza che sia necessaria l’applicazione dell’art. 844 c.c., in tema di immissioni, norma non pertinente perché relativa al collegamento tra la persona ed un bene. Questo, infatti, costituisce un diritto indisponibile, il diritto alla salute  non può soffrire limitazione alcuna neanche a seguito di atti di disposizione: ben può essere emesso, pertanto, un provvedimento urgente a tutela dell’equilibrio fisico – psichico di chi lamenti un danno da immissioni.

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Quando le emissioni costituiscono reato e sono definite intollerabili?

In base alle situazioni è possibile effettuare una diffida contro gli odori molesti, o procedere anche tramite denuncia per getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p.. Quindi, oltre all’azione civile si può intentare un’azione penale. L’incriminazione scatta solo se il comportamento vietato è ripetuto nel tempo, non può riferirsi a un singolo episodio o a sporadici accadimenti. Per dimostrare il ripetersi o la continuità del reato da emissioni moleste, il molestato dovrà almeno agire per diffida per cattivi odori o fumi molesti, prima di intentare una vera e propria azione legale. L’avvertimento vale per evitare di adire le vie legali.

Per la giurisprudenza, il reato scatta anche se un danno effettivo non  è stato ancora arrecato, ma per il semplice fatto che la condotta costituisce un pericolo potenziale per l’incolumità pubblica; la dimostrazione del danno può invece essere rilevante ai fini di un risarcimento.

Come dimostrare che l’emissione è molesta?

Una perizia sui cattivi odori sarà utile a stabilire il grado di tollerabilità dell’emissione. A ribadire il principio della “normale tollerabilità” è stata anche la Corte di Cassazione che con la sent. 18592/2019 ha ricordato che per le emissioni olfattive non esistono specifici valori di riferimento e che per il limite, occorre quindi fare riferimento al criterio della normale tollerabilità richiamato dal Codice civile.

Appositi strumenti tecnici e precise procedure di valutazione tramite esperti possono dimostrare intensità e durata nel tempo delle emissioni moleste. Se questi elementi mancano o l’impiego è tecnicamente impossibile, il giudice si può basare sulle dichiarazioni dei testimoni ma in tal caso non sarà garantita la stessa oggettività. Per far scattare il reato è necessario che le prove della molestia olfattiva provengano da una perizia tecnica e/o direttamente dalle vittime della molestia da emissioni e che riferiscano in maniera precisa quanto dagli stessi percepito. Utili sono sempre foto, video o qualsiasi altra prova che anche il diretto interessato può procurarsi.

È comunque sempre opportuno farsi guidare da un avvocato specializzato in materia.

 

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