La disciplina legale per i monopattini elettrici e per la loro circolazione stradale si fonda principalmente sull’art. 1 della legge n. 160/19, così come emendato dall’art. 1-ter del D.L. 121/21, convertito con modificazioni dalla L. 156/21 e dall’art. 10 del D.L. 228/21, convertito anch’esso con modificazioni dalla legge n. 15/22.
I recenti interventi legislativi si sono resi necessari in quanto l’equiparazione del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica al velocipede, così come definito dall’art. 50 del nuovo codice della strada, aveva generato diverse problematiche, laddove non teneva conto delle differenze tecniche esistenti fra i due mezzi, risolte mediante l’adozione di una specifica disciplina.
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Per monopattino a propulsione prevalentemente elettrica si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e privo di sedile, i cui componenti sono indicati nel decreto ministeriale del 4 giugno 2019.
L’art. 1 comma 75-quinquies della legge n. 160/19 prevede che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.
Volendo sintetizzare le caratteristiche tecniche più rilevanti dei monopattini elettrici si osserva che:
I monopattini elettrici non possono essere condotti da minori di anni 14 e la circolazione può avvenire:
I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:
Per quanto concerne le regole da osservare nella circolazione, devono seguirsi le norme comportamentali generali previste dal codice della strada, nonché nello specifico l’art. 182 che disciplina la circolazione dci velocipedi.
Fra le disposizioni più rilevanti si ricordano le seguenti:
La circolazione con un monopattino elettrico con requisiti diversi da quelli previsti può comportare una multa da un minimo di euro 100 ed un massimo di euro 400, con contestuale confisca del mezzo. La sosta del monopattino sul marciapiede, ovvero su altre aree non appositamente previste, è punita con la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 41 ad un massimo di euro 168.
Tutti gli altri comportamenti in violazione delle prescrizioni imposte dal codice della strada possono determinare l’irrogazione di una multa da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 250.
Attualmente, non è stato ancora introdotto in Italia l’obbligo di stipulare apposita assicurazione per la copertura di eventuali danni provocati dalla conduzione dei monopattini elettrici, ad eccezione dei noleggiatori che invece devono disporne per poter svolgere la loro attività di sharing.
Questo si deve al fatto che questi mezzi sono stati equiparati ai velocipedi, che difatti possono circolare regolarmente senza necessità di coperture assicurative.
Questa interpretazione si pone però in contrasto con i principi imposti dalla normativa comunitaria che, invece, prevede all’art. 3 della direttiva 2009/103/CE che: “Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione”.
Qualsiasi norma che ponesse una restrizione a questo principio generale andrebbe quindi a confliggere, non soltanto con il dettato normativo comunitario, ma soprattutto con la ratio della stessa disposizione che, per ovvie ragioni di tutela delle vittime della strada e dei principi di solidarietà sociale, vorrebbe esteso quanto più possibile il perimetro dei mezzi che, circolando su strada, debbano essere muniti di una adeguata copertura assicurativa.
Il fatto che i monopattini a propulsione elettrica vengano equiparati ai velocipedi dovrebbe limitarsi unicamente alla disciplina amministrativa, esulando dall’obbligo assicurativo che risponde ad esigenze di ben altro rilevo, anche sociale.
Una normativa che ammette la possibilità di non assicurare questi veicoli a propulsione elettrica, oltre a porsi al di fuori del quadro normativo comunitario, può quindi condurre a conseguenze davvero rilevanti sia per le potenziali vittime, che vedono immotivatamente limitate le loro garanzie solo perché coinvolte in un sinistro con un monopattino elettrico anziché con un veicolo a motore, sia per i responsabili che, vista l’assenza di qualsiasi obbligo a loro carico, esporrebbero il loro patrimonio a rischi di perdite oltremodo rilevanti.
Per questo motivo è altamente consigliabile stipulare apposite polizze di assicurazione che garantiscano questa specifica tipologia di rischio, ovvero sia i danni arrecati a terzi, che quelli auto-provocati dalla circolazione dei monopattini elettrici.
In alternativa, si può richiedere alla propria assicurazione di estendere la polizza del capofamiglia, o qualsiasi altra garanzia familiare, inserendo sia la copertura dell’eventuale danno a terzi che quella relativa all’ipotesi di infortunio.