Con il termine contratto di Lavoro Domestico si intende la modalità negoziale con cui vengono disciplinati tutti quei rapporti di lavoro funzionali allo svolgimento della vita familiare. Rientrano, pertanto, in questa fattispecie tutti i servizi prestati da colf, babysitter, badanti, autisti ecc.
L’assunzione di un collaboratore domestico necessita di apposita regolamentazione contrattuale scritta, nonché del rispetto delle procedure previste dall’ente previdenziale di riferimento che, oltre a disciplinare i diritti e doveri ricadenti sulle parti, consentono di evitare il rischio di incorrere in sanzioni od altre conseguenze (es. infortunio sul lavoro), che potrebbero produrre pesanti ricadute economiche sulla parte datoriale.
Nel contratto vengono essenzialmente disciplinate le mansioni del collaboratore, gli orari di lavoro, la retribuzione mensile, i periodi di ferie e tutti quegli aspetti che consentono una preventiva definizione dei diversi aspetti correlati alle specifiche esigenze delle parti.
Si deve, infine, ricordare che la negoziazione fra le parti non è completamente libera in quanto, come per altre categorie di lavoratori dipendenti, la stessa dovrà rispettare le previsioni normative nonché, per coloro che ne sono destinatari, la disciplina giuridica ed economica prevista dalla contrattazione collettiva che, nel caso specifico, si rinviene nel CCNL Lavoro domestico con decorrenza dal 1/10/2020 fino al 31/12/22.
Il contratto di lavoro, definito anche con il termine “lettera di assunzione”, deve presentare una serie di dati, fra i quali alcuni obbligatori, di cui all’elenco che segue:
Le parti sono evidentemente libere di pattuire condizioni diverse rispetto a quelle previste dalla legge o dal CCNL, ma soltanto se stabiliscono condizioni più favorevoli per il lavoratore. Per saperne di più chiedi una consulenza ai legali di Consulcesi & Partners.
Prima di procedere alla formalizzazione del contratto di assunzione è necessario acquisire alcuni documenti che, in caso di mancanza, comportano una serie di attività per il loro reperimento.
Occorre quindi procurarsi copia dei seguenti documenti del lavoratore:
A questo si deve aggiungere, nel caso di cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno valido per svolgere l’attività lavorativa oggetto della prestazione prevista dal contratto di lavoro.
Una volta che le parti hanno concordato in forma scritta le modalità di esecuzione del contratto di lavoro domestico, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’ Inps, attraverso i canali telematici disponibili, apposita comunicazione di inizio dell’attività, avendo cura che ciò avvenga entro le ore 24 del giorno prima dell’inizio della prestazione lavorativa da parte del dipendente neoassunto.
Il Contratto collettivo prevede diversi livelli di inquadramento, che rispettano l’elenco che segue a seconda della categoria ricoperta dal lavoratore.
Assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Profili livello A:
Livello A Super:
Assistenti familiari che, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili livello B:
Livello B Super:
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profili livello C:
Livello C Super:
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità̀, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili livello D:
Livello D Super:
Per una corretta indicazione dell’orario di lavoro, si deve preliminarmente distinguere fra lavoratore convivente e non convivente. Le parti sono generalmente libere nella determinazione dell’orario di lavoro, dovendo però tener presente i seguenti limiti previsti dalla contrattazione collettiva.
Per il lavoratore convivente, l’orario infatti non deve superare le 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.
Per quello non convivente, invece, il limite è invece di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni oppure su 6 giorni.
Qualora vi sia un surplus orario, lo stesso deve essere retribuito come straordinario con queste modalità:
Per quanto riguarda i permessi retribuiti, sono previste le seguenti modalità:
Nel caso in cui il lavoratore con meno di 12 ore di impiego alla settimana, è possibile pattuire diversamente i permessi retribuiti a seconda delle ore di lavoro svolte.
Il lavoratore ha diritto, secondo il CCNL, a 26 giorni lavorativi all’anno di ferie, da utilizzarsi nei mesi fra giugno e settembre, con possibilità di deroga pattizia fra le parti. In linea generale, il periodo di ferie non può essere frazionato in più di due periodi all’anno.
Per quanto concerne la compilazione della busta paga è previsto che il datore di lavoro, contemporaneamente al pagamento della retribuzione, deve predisporre un prospetto di busta paga in duplice copia.
La busta paga, consegnata al lavoratore domestico, deve essere sottoscritta dal datore di lavoro, mentre quella ricevuta da quest’ultimo deve mostrare la firma apposta dal dipendente.
Le voci che costituiscono la retribuzione sono:
Il superminimo coincide con la corresponsione di un incremento rispetto alla retribuzione base stabilità dalla contrattazione collettiva e viene generalmente pattuite fra le parti a fronte di motivi specificatamente previsti e non è riassorbibile.
Nel prospetto paga devono risultare anche le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali ed assistenziali. I minimi retributivi sono specificatamente indicati dagli allegati al CCNL e vengono annualmente rivalutati.
Il lavoratore ha altresì diritto al percepimento di una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale, comprensiva dell’indennità sostitutiva di vitto ed alloggio, che viene corrisposta nel periodo natalizio. Questa mensilità viene maturata anche durante le assenze da lavoro per malattia, maternità od infortunio, mentre per coloro che non avessero raggiunto un anno di servizio va corrisposta in misura proporzionale ai mesi lavorati.
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