Le conseguenze personali e patrimoniali del divorzio

L’istituto del divorzio, introdotto dalla legge n. 898/1970 poi integrata, con modifiche, dalla legge n. 55/2015 e successive modifiche, disciplina le modalità mediante le quali si ottiene lo scioglimento del vincolo matrimoniale ovvero, in caso di matrimonio concordatario, la cessazione dei soli effetti civili.

 

In questo approfondimento analizziamo gli aspetti più rilevanti della tematica, ma per qualunque informazione sulla tua situazione rivolgiti ai nostri esperti che sapranno fornirti una consulenza preliminare sulla corretta strategia.

 

Le condizioni per ottenere il divorzio 

Per raggiungere questo scopo è necessario proporre domanda di scioglimento del matrimonio che, anche ai sensi della legge n. 162 del 2014, richiede necessariamente il ricorso di una delle seguenti condizioni:

  • la dichiarazione, con sentenza passata in giudicato, di separazione fra i coniugi
  • l’accordo di separazione fra i coniugi scaturito della conclusione della procedura di negoziazione assistita
  • la concorde dichiarazione di separazione fra i coniugi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
  • l’omologa adottata dal magistrato su richiesta consensuale di separazione presentata dai coniugi

La domanda di divorzio può essere altresì presentata al ricorrere di altre situazioni, appositamente previste dall’art. 3 della legge n. 898/1970, ovverossia:

  • la condanna a pene detentive superiori ai quindici anni o per reati commessi contro il coniuge o un discendente
  • l’annullamento o scioglimento del matrimonio all’estero
  • l’altro matrimonio contratto dal coniuge
  • la mancata consumazione del matrimonio
  • l’esistenza di una sentenza passata in giudicato che rettifica l’attribuzione di sesso di un coniuge

 

I termini per la presentazione della domanda di divorzio 

Anche le tempistiche di presentazione della domanda di divorzio sono differenti a seconda della procedura previamente seguita per ottenere la dichiarazione di separazione dei coniugi.

Di seguito i termini previsti nei vari casi:

  • 6 mesi dall’udienza presidenziale prevista dall’art. 711 c.p.c. in caso di separazione consensuale
  • 12 mesi dall’udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c. in caso di separazione giudiziale
  • 6 mesi dalla comparizione delle parti all’udienza presidenziale qualora la separazione giudiziale venga trasformata in consensuale
  • 6 mesi dalla certificazione dell’accordo di negoziazione assistita
  • 6 mesi dall’accordo raggiunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile

 

Gli effetti personali del divorzio 

Per effetto della pronuncia di divorzio, viene a cessare definivamente il vincolo matrimoniale con alcune conseguenze sia sullo status personale dei coniugi, che sulle loro sfere di interesse patrimoniale.

Tra quelle di natura personale si possono elencare:

  • il ritorno allo stato libero, con possibilità di contrarre un nuovo matrimonio civile
  • la perdita per la moglie del cognome del marito
  • il venire meno dei doveri di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale, di ausilio materiale e di collaborazione

 

Le conseguenze patrimoniali del divorzio 

Gli effetti di natura patrimoniale sono:

  • l’assegnazione, al ricorrere dei presuposti previsti dalla legge così come interpretati dalla più recente giurisprudenza, dell’assegno divorzile periodico (o, in caso di accordo, in un’unica soluzione), che consente al coniuge più debole di mantenere una certa autonomia ed indipendenza economica
  • La perdita dei diritti successori in caso di premorienza dell’ex congiuge
  • L’ottenimento, sempre in caso di premorienza dell’altro ex coniuge, di una quota della pensione di reversibilità, semprecchè il rapporto di lavoro sia stato antecedente alla sentenza di divorzio, il superstite non si sia risposato e sia titolare dell’assegno divorzile
  • Il diritto, per il congiuge divorziato che non si sia risposato, di vedersi riconosciuta una quota, pari al 40% del totale per gli anni di matrimonio coincidenti con il lavoro, dell’indennità di fine rapporto ricevuta dall’altro coniuge al termine del lavoro
  • la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale
  • il venir meno della comunione legale dei beni fra i coniugi
  • la conclusione della partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare

 

Gli effetti del divorzio sulla prole 

Per quanto concerne, invece, i rapporti di affidamento e di contribuzione al mantenimento della prole occorre ricordare che questi non cessano con la pronuncia definitiva di divorzio, per cui l’esercizio della potestà genitoriale rimane inalterata in caso di affidamento condiviso, così come i diritti ed i doveri previsti dalla legge a tutela dei loro specifici interessi.

 

L’assegnazione della casa coniugale in caso di divorzio 

Con riferimento all’assegnazione della casa coniugale in caso di divorzio, si deve far riferimento all’interesse della prole, anche se maggiorenne e non autonoma economicamente, non dovendosi tener conto del diritto di proprietà del coniuge non collocatario che, rimane limitato, fino a quanto i figli non avranno raggiunto una loro indipendenza.

Qualora i coniugi non abbiano figli, oppure sia maggiorenni ed indipendenti ed autonomi economicamente, l’abitazione coniugale ritorna nella piena disponibilità del suo proprietario.

Nell’ipotesi in cui l’immobile sia cointestato fra i due ex coniugi, lo stesso potrà essere diviso, qualora possibile, oppure venduto con relativo riparto fra i due, sempreché l’uno non intenda riscattare la quota di comproprietà dell’altro.

 

Le conseguenze del divorzio sul conto corrente cointestato 

Gli effetti della pronuncia definitiva di divorzio devono, in questo caso, si integrano con quelle del regime patrimoniale scelto dai coniugi al momento del matrimonio.

Nel caso in cui abbiano optato per la comunione legale dei beni, gli importi che siano residuati, al momento dello scioglimento della comunione, sul conto corrente cointestato appartengono ad entrambi nella misura del 50%, anche se lo stesso è stato alimentato soltanto da uno dei due.

Nell’ipotesi in cui, invece, abbiano scelto il regime della separazione dei beni, la somma rimasta si ripartisce a metà fra i coniugi, salva la prova contraria da parte di colui che dimostri che derivano esclusivamente dalla propria attività o siano a sé comunque riferibili.

Per qualunque informazione sulla tua situazione rivolgiti ai nostri esperti, anche per una semplice consulenza preliminare sulla corretta strategia.

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