Crediti da lavoro dipendente, entro quando vanno richiesti al datore di lavoro?

Con la recente ordinanza n. 26246/22, la Corte di Cassazione ha messo fine ad un contrasto che, da tempo, serpeggiava fra i giudici di merito, stabilendo che la prescrizione dei crediti da lavoro dipendente inizia a decorrere dal momento in cui, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro, ritenendo non più coerente con l’attuale disciplina dei rimedi concessi al lavoratore in caso di licenziamento un’interpretazione che gli imponga di avanzare le sue pretese durante il corso del rapporto di lavoro.

 

Le norme che regolano la prescrizione per i crediti da lavoro dipendente 

La prescrizione è una modalità di estinzione dei diritti causata dal trascorrere del tempo e dall’inerzia del titolare. I principi che regolano la prescrizione in materia di crediti da lavoro sono previsti dall’art. 2948 c.c., secondo il quale si prescrivono in cinque anni le indennità spettanti per cessazione del rapporto di lavoro e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in ermini più brevi.

Per determinare da quando inizia a decorrere il suddetto termine prescrizionale, si deve invece far riferimento al testo dell’art. 2935 c.c. che lo individua nel momento in cui il diritto può essere fatto valere dal lavoratore.

Dal momento che la questione è piuttosto articolata, se pensi di avere dei crediti nei confronti del tuo datore di lavoro, chiedi una consulenza ai legali di Consulcesi & Partners che sapranno valutare la tua posizione e supportarti nella richiesta.

 

La disputa giurisprudenziale e le normative in materia  

L’oggetto dell’accesa disputa giurisprudenziale di merito riguardava proprio quest’ultimo aspetto dal momento che si è dovuto constatare che, in molte occasioni, il dipendente versava in una condizione di sudditanza psicologica rispetto al proprio datore di lavoro. Temendo che un’eventuale rimostranza, presentata durante il periodo in cui il rapporto di lavoro era in essere avrebbe potuto determinare effetti ritorsivi, fino al licenziamento, si preferiva soprassedere alla richiesta, sostanzialmente rinunciando al diritto.

Per questo motivo, si è voluta ancorare l’individuazione del momento da cui fare decorrere il termine prescrizionale alla verifica, da svolgersi caso per caso, riguardo alla possibilità per il lavoratore di rischiare, per la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il datore, l’effettiva perdita del posto, senza alcuna possibilità di ottenere la reintegra giudiziale.

Il regime della stabilità reale del rapporto di lavoro è stato, infatti, decisamente intaccato dai principi introdotti dalle L. n. 92/2012 (Legge Fornero) e dal D.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), e fra gli effetti prodotti dall’applicazione di queste normative recenti, viene in rilievo anche quello collegato al computo del termine prescrizionale entro il quale il lavoratore dipendente può legittimamente reclamare i propri diritti e, più precisamente, l’individuazione del momento da cui far decorrere il termine quinquennale previsto dalla legge.

Occorre ricordare che, prima delle normative indicate era invalso l’orientamento, di matrice costituzionale, per cui nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato la prescrizione dei crediti del lavoratore non potesse iniziare a decorrere durante lo svolgimento del rapporto medesimo, e ciò tutte le volte in cui non fosse garantita la tutela reale del posto di lavoro a fronte di eventuali licenziamenti illegittimi. Soltanto questa misura, particolarmente forte, poteva infatti garantire al lavoratore quella libertà di iniziativa nel richiedere eventuali differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, senza temere atti ritorsivi della parte datoriale.

Ma in questi casi, potendo godere di questa forma di tutela rafforzata del proprio posto di lavoro, costui era tenuto a coltivare tempestivamente le proprie pretese retributive già in costanza di lavoro, per non correre il rischio, attendendo la cessazione dello stesso, di sentirle dichiarare prescritte per l’avvenuto decorso del termine quinquennale sancito dall’art. 2948 n. 4 del codice civile.

L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, prima delle modifiche apportate, collegava la tutela reale del posto di lavoro al requisito dimensionale del datore, a cui si è poi aggiunta, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, la valutazione dei motivi del licenziamento, da cui il riconoscimento del diritto alla reintegra al lavoro soltanto in alcuni casi specifici ed eccezionali. Per effetto della riduzione della tutela reale del posto di lavoro a misura residuale, si era quindi riproposta la questione della corretta individuazione del momento in cui iniziava a decorrere il termine prescrizionale per i crediti da lavoro dipendente.

Posto che, per l’art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato, diventava quindi essenziale operare un discrimine fra quelle fattispecie in cui, per effetto della tutela reale del posto di lavoro, iniziava a decorrere durante il rapporto, ossia il giorno stesso in cui si era verificato il fatto che aveva determinato l’insorgere del credito, e quelle che invece, mancando questa garanzia, il termine iniziava a decorrere dalla cessazione del rapporto.

Tutto ciò era però rimesso al magistrato che, di volta in volta, doveva accertare in giudizio l’effettiva sussistenza di quella sudditanza psicologica nel lavoratore tale da impedirgli di reclamare, senza rischio di perdita del posto di lavoro, i propri diritti retributivi illegittimamente violati.

 

Il punto definitivo della Corte di Cassazione 

Questo orientamento è stato recentemente superato dalla Corte di Cassazione che, ritenendolo ormai inadeguato e comunque foriero di incertezza, ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

La Corte ha inteso quindi ancorare l’individuazione del momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione a criteri chiari, semplici e facilmente identificabili, ciò rispondendo all’esigenza, per entrambe le parti, di conoscere preventivamente e con certezza da quando è possibile esigere un credito, con conseguente determinazione del giorno in cui il diritto non sarà più esercitabile per intervenuta prescrizione.

Tutto ciò comporta la reviviscenza del principio per cui, in assenza di una garanzia reale del posto di lavoro, il lavoratore potrà attendere fino alla cessazione del rapporto per reclamare eventuali differenze retributive non riconosciute, dovendosi intendere quel momento l’inizio del decorso del termine prescrizionale quinquennale, con conseguente apertura alla possibilità di veder invocati crediti anche molto risalenti nel tempo.

Questa agevolazione non trova però applicazione nel pubblico impiego dal momento che i rapporti di lavoro presenti in questo settore godono già di forme di stabilità, oltre che modalità di accesso alla tutela giudiziale, tali da escludere la ricorrenza di quel timore del lavoratore di dover subire conseguenze pregiudizievoli, con il rischio di perdita del posto di lavoro, senza possibilità di ottenere la reintegra in caso di licenziamento ritorsivo. Dunque, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere quindi, ad esempio, dal giorno successivo al percepimento della retribuzione mensile da cui si evince che un certo compenso, seppur dovuto, non è stato liquidato.

 

Possibile aumento del contenzioso 

Il punto fermo posto dalla Corte di Cassazione rappresenta allora l’auspicabile fine del contrasto presente fra i giudici di merito, imponendo così precisi canoni di interpretazione rispetto all’individuazione del momento in cui insorge il diritto del lavoratore ad esigere i propri crediti retributivi, ma questo comporterà un probabile aumento del contenzioso sia per coloro che, sulla scorta di questo orientamento, potranno sperare di veder riformate sentenze di merito che hanno negato i loro diritti per intervenuta prescrizione, sia per coloro che, invece, avevano abbandonato l’idea di perseguirli per l’eccessivo tempo trascorso.

Far decorrere il termine quinquennale di prescrizione dall’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro apre dunque una possibilità, fino a poco tempo fa insperata, di vedersi riconosciuti diritti violati anche a distanza di molto tempo dal fatto, con conseguente ottenimento di indubbi vantaggi economici sia per le differenze retributive riconosciute in giudizio che per i riflessi contributivi pensionistici derivati.

Se hai crediti da vantare nei confronti del tuo datore di lavoro i consulenti di Consulcesi & Partners sono a tua disposizione per verificare la tua posizione e supportarti nella richiesta.

Condividi la notizia

    RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

    Acconsento al trattamento dati per:

    Ricezione di offerte esclusiveVedi tutto

    L’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, relative a prodotti e servizi del Titolare e di partners commerciali, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, sistema di chiamata automatizzati senza operatore, utilizzo dei social network) e strumenti tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

    Condivisione con altre societàVedi tutto

    La comunicazione dei Suoi dati personali a società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali e/o convenzioni, appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, società o enti di comunicazione e marketing; professionisti, società o enti operanti in ambito legale, tributario/fiscale, finanziario, contabile/amministrativo, assicurativo, formativo, informatico/tecnologico; professionisti, società o enti operanti in ambito socio-umanitario; professionisti, società o enti operanti in ambito immobiliare e in ambiti correlati; professionisti, società o enti operanti nel settore delle produzioni televisive e cinematografiche; professionisti, società o enti del settore sanitario, medicale/farmaceutico e fornitori di servizi per la persona e per il tempo libero, per loro finalità di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati o strumenti tradizionali.

    Finalità scientifiche e statisticheVedi tutto

    Lo svolgimento di indagini statistico-scientifiche relative al mondo medico-sanitario ed al benessere dei cittadini.

    ProfilazioneVedi tutto

    Lo svolgimento di attività di profilazione volte a migliorare la qualità dei servizi erogati e l’adeguatezza delle comunicazioni commerciali alle Sue preferenze.