Vige nel nostro ordinamento l’obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro ed è sancito dalla Carta di Nizza, oltre che dall’art. 32 della nostra Costituzione e dall’art. 2087 c.c. e – non ultimo – il d. lgs. 81/2008 e innumerevoli pronunce giurisprudenziali conseguenti.
Facciamo il punto della situazione sul tema e cerchiamo di rispondere insieme ad alcune domande. Anche su questo argomento, il servizio legale di Consulcesi & Partners offre approfondimenti e consulenze personalizzate.
Per prima cosa è bene chiarire che il datore di lavoro risulta sempre e comunque responsabile in caso di infortunio sul lavoro, quando manca l’attuazione di misure specifiche previste dalla legge o esigibili in termini di prudenza, perizia, e diligenza del buon padre di famiglia, idonee a impedirne l’evento lesivo.
In particolare, l’omessa prevenzione di manovre imprudenti da parte del lavoratore fa ricadere sul datore di lavoro le eventuali lesioni colpose.
Per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi tipo di lesione procurata in ambito lavorativo da un fattore violento o imprevedibile, dal quale può derivarne un’inabilità permanente totale o parziale oppure temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Il rischio può distinguersi in quattro tipi:
Mentre in passato, si attuava il c.d. “concorso di colpa” tra datore di lavoro e lavoratore e veniva riconosciuto un risarcimento danni marginale, di recente la Corte di Cassazione ha chiarito una serie di punti importantissimi da comprendere in questa sede. Il concorso di colpa è escluso dagli ermellini se è evidente un’imprudenza da parte del dipendente. Tuttavia è chiaro il principio per cui
il datore di lavoro è tenuto non solo a proteggere l’incolumità di chi lavora, ma anche a prevenire ogni rischio legato all’eventuale imprudenza o negligenza degli altri.
Secondo la Cassazione, cioè il datore di lavoro “è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente”.
Dell’infortunio del dipendente risponde il datore di lavoro, insieme all’INAIL a cui va immediatamente comunicato il sinistro se prevede lesioni che causano inabilità per più di tre giorni, nelle seguenti circostanze:
Un’altra importante caratteristica di questo tipo di responsabilità riguarda il fatto che se il rischio è generale, ne risponde sempre il datore di lavoro in prima persona e non le figure intermedie, ma il datore apicale.
Esistono dei casi in cui ad avere colpa è soltanto il dipendente. È il caso del lavoratore che mette in atto comportamenti estranei alla prassi aziendale o completamente imprevedibili che presentino i caratteri di “abnormità, inopinabilità e esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell’evento”.
La sicurezza sul lavoro in azienda, pubblica o privata che sia, presuppone una vera e propria programmazione e formazione sul tema, da parte del datore, improntata alla gestione delle condizioni di rischio che si riflette sul piano contrattuale, in un maggior “carico obbligatorio”, giustificato tanto dalla posizione apicale che esso riveste all’interno dell’organizzazione dell’attività, quanto dalla destinazione di tale organizzazione alla soddisfazione del suo interesse imprenditoriale.
Non bisogna, inoltre, dimenticare che l’infortunio sul lavoro non è tipicamente legato ad attività industriali ma può essere legato a tanti altri fattori. Ricordiamo, ad esempio, l’infarto da stress lavorativo riconosciuto come infortunio. Alla programmazione e formazione va poi abbinata la consulenza specializzata.
È per questo che parlare di temi così importanti, ci permette di far luce sul servizio Consulcesi & Partners, grazie al quale gli esperti avvocati del team sapranno fornire tutte le risposte anche e soprattutto ai medici titolari di strutture mediche.