Il Trattamento di Fine Rapporto o TFR è un metodo di accantonamento di una parte della retribuzione che verrà erogata nei confronti del lavoratore alla fine del rapporto lavorativo.
Al momento di una nuova assunzione, il lavoratore ha il dovere di consegnare al nuovo datore di lavoro la dichiarazione con la precedente scelta di destinazione del TFR riguardante i vecchi rapporti lavorativi. Successivamente, procederà a effettuare una nuova scelta per la destinazione del TFR tra le tre possibili:
1. Se nel precedente rapporto lavorativo il lavoratore aveva deciso di lasciare il TFR in azienda, può confermare l’opzione o scegliere di destinarlo a un Fondo Pensione
2. Se il lavoratore aveva destinato a un fondo pensione e riscattato il TFR alla cessazione dei precedenti rapporti lavorativi, allora può completare la procedura ed effettuare una nuova scelta entro 6 mesi dalla nuova assunzione. In caso contrario, il TFR sarà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps, mentre la parte maturata nei primi 6 mesi resterà in azienda
3. Se il lavoratore aveva invece destinato l’intero TFR a un fondo pensione senza aver riscattato la posizione individuale, al termine dell’impiego può mantenere tale scelta, se valida anche per il nuovo datore o indicare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione, se il nuovo rapporto fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo. Nel caso in cui non faccia la sua scelta, il TFR che matura a partire dalla data dell’assunzione verrà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps. Il lavoratore che invece aveva destinato soltanto parte del TFR a un fondo pensione e non lo ha riscattato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, può mantenere la scelta a parità di condizioni col contratto nazionale di lavoro applicato che sia uguale a quello nuovo che lo consente e il resto del TFR resta in azienda. In alternativa, il lavoratore può scegliere di destinare il TFR al fondo prescelto. Le decisioni vanno prese entro 6 mesi dall’assunzione, con effetto dallo stesso termine. Diversamente, il TFR andrà al fondo pensione negoziale o Fondinps.
Non è sempre facile districarsi fra le varie opzioni e compiere la scelta migliore per la propria posizione. Per questo puoi rivolgerti ai consulenti esperti in materia di Consulcesi and Partners.
Al dovere del lavoratore corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di richiedere al nuovo assunto la dichiarazione che attesti la scelta di destinazione del TFR. Anche l’ex datore di lavoro dovrà fornire una dichiarazione che confermi la dichiarazione del lavoratore. Il nuovo datore dovrà, inoltre, comunicare al lavoratore le opzioni disponibili per il TFR, fornire l’apposito modulo eventuale, conservare la sua dichiarazione e attestare la scelta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il TFR viene maturato mensilmente ed è possibile verificarlo in busta paga.
È un tipo di accantonamento che può essere usato come cuscinetto per la perdita del lavoro. Questo avviene sia che venga versato in azienda sia in un fondo pensione. In questo secondo caso, il riscatto corrisponderà ad un capitale più alto in quanto la sostanziale differenza sta proprio nel fatto che il fondo pensione garantisce una tassazione più favorevole.
Leggi anche l’articolo sul tema: Leggere la busta paga, una guida pratica e veloce.
I dipendenti pubblici statali, per la fine del loro rapporto di lavoro, sono soggetti al TFS ovvero al “Trattamento di Fine Servizio”. Questo è l’indennizzo corrisposto ai dipendenti pubblici statali per il completamento del proprio rapporto di lavoro. Sono soggetti a questo tipo di trattamento tutti coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2000 e la normativa di riferimento è il DPR n. 1032/1973. Rientrano in questa categoria: militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato.
Tutti gli altri dipendenti pubblici, invece, sono soggetti al TFR così come accade per i lavoratori privati.
Le quote del TFS, inoltre, vengono corrisposte d’ufficio e il lavoratore non deve fare alcuna richiesta.
Come abbiamo già evidenziato, la prima evidente differenza riguarda i destinatari: il TFS si riferisce soltanto si dipendenti pubblici, il TFR sia ai pubblici che ai privati. In secondo luogo, vi è una differente modalità di calcolo corrispondente ma anche un diverso regime fiscale. Variano, inoltre, le modalità di erogazione e le tempistiche dei pagamenti.