Con sentenza n. 2161/2022 pubblicata l’8 marzo 2022 il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di un medico che aveva chiesto all’Autorità Giudiziaria di dichiarare l’illegittimità della mancata concessione delle ferie e, conseguentemente, di dichiarare l’obbligo della ASL convenuta di versare alla ricorrente la consequenziale indennità sostitutiva ovvero comunque l’importo corrispondente, anche a titolo risarcitorio.
La ASL, costituitasi in giudizio, ha eccepito la prescrizione e ha ulteriormente contestato nel merito il ricorso. In ordine all’eccezione di prescrizione il Tribunale – rigettandola – ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte laddove ha precisato che: “L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell’ attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell’ assoggettamento a contribuzione.” (Cass., Sez. I, sent. n. 3021 del 10.2.2020).
Sempre il Tribunale ha evidenziato come la Cassazione abbia altresì affermato che “Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’ effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’ attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile”. Ne consegue che il dirigente medico il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo. (In tal senso Cass., Sez. Lav., ord. n. n. 13613 del 2.7.2020).
Conseguentemente, la ASL è tenuta – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della Direttiva europea 2003/88 – ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il dipendente sia stato posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite; l’onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro, come da giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia Europea.
Pertanto, se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, è dovuta l’indennità per tutte le ferie annuali non godute, con i correlativi importi significativi in favore dell’avente diritto.
Avv. Marco Croce
Partner C&P
(ndr, su una tematica affine, una sentenza del Tribunale di Modena ha anche recentemente stabilito che le ferie sono un diritto a cui nessun operatore sanitario dovrebbe rinunciare e ha riconosciuto a un medico in pensione il diritto a ricevere un’indennità per le ferie maturate e non godute durante la sua attività)